Ordinanza n.417 del 1987

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ORDINANZA N. 417

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1983 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 647, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente solo al pubblico ministero, e non anche all'interessato, di proporre gravami specifici nel processo di sicurezza contro i provvedimenti pronunciati dal magistrato di sorveglianza a norma del primo comma dello stesso art. 647 del codice di procedura penale (nella specie, trattasi di provvedimento pronunciato in sede di riesame della pericolosità);

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 22, nel sostituire l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attribuisce (v. secondo comma) al tribunale di sorveglianza il potere di decidere "in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti" contemplati dal quarto comma dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali figurano i provvedimenti relativi al riesame della pericolosità;

che, ai sensi dell'art. 71, quinto comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 "Le disposizioni del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla precedente legge";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI