Ordinanza n.413 del 1987

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ORDINANZA N. 413

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, nel testo modificato dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie) promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Pretore di Lodi, iscritta al n. 1242 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo al rifiuto di assunzione di un lavoratore invalido, avviato obbligatoriamente (in data primo luglio 1983) al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, da parte di una società in amministrazione controllata (e poi, dal 2 gennaio 1984, in Cassa integrazione guadagni), il Pretore di Lodi ha sollevato, su richiesta di parte, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, comma primo, e 41 Cost., dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui non estende la sospensione dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 anche alle imprese in amministrazione controllata;

che il giudice a quo ha osservato che l'art. 9 del decreto-legge citato, che sospende gli obblighi di cui alla legge n. 482 del 1968 nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione, riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, o ancora se vi siano interventi della Cassa integrazioni guadagni, non può essere fatto oggetto di una interpretazione che ricomprenda nel suo ambito anche la fattispecie delle imprese in amministrazione controllata, specie a fronte della soppressione, in sede di conversione, dell'inciso relativo all'estensione dell'esonero alle imprese "comunque in crisi";

che secondo il giudice a quo la normativa in esame concede benefici ad alcune aziende non sulla base di identiche situazioni di difficoltà, bensì di requisiti soggettivi di dimensioni e di tipologia dei debiti, risultando escluse da tali benefici aziende che si trovano nelle medesime difficoltà economiche, accertate peraltro dall'autorità giudiziaria;

che é intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, instando per l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, le cause di esonero dall'obbligo di assunzione di invalidi debbono essere ritenute tassativamente elencate (e non potrebbe essere altrimenti, stante la loro incidenza su una situazione soggettiva costituzionalmente tutelata);

che, come emerge dall'andamento del dibattito parlamentare, la ratio dell'esonero dall'obbligo di assunzione introdotto dalla norma impugnata va ritrovata non nel favorire le imprese che si trovino in un generico stato di difficoltà, bensì nell'agevolare, nell'ipotesi dell'amministrazione straordinaria così come nelle altre ipotesi considerate dalla norma, quei processi di riconversione industriale che richiedono incisive misure di modificazione delle strutture aziendali;

che, tale essendo la ratio della norma impugnata, analoga ratio non ricorre nel caso della impresa per la quale sia stata disposta l'amministrazione controllata, che presuppone solo una temporanea difficoltà dell'imprenditore ad adempiere le proprie obbligazioni, difficoltà che si ritiene superabile attraverso l'ordinaria gestione, pur se sotto il controllo degli organi di procedura, cosicché non é dato operare una significativa comparazione fra le due ipotesi;

che pertanto la questione va ritenuta manifestamente non fondata sotto tutti i profili evidenziati dal giudice a quo;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, comma primo, e 41 Cost., dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI