ORDINANZA N. 412
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.23-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge primo giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile); dell'art. 1, primo e terzo comma, del d.l. primo luglio 1980, n. 286, convertito in legge 13 agosto 1980, n. 444 (Proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale) e dell'art. 27, primo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra la Società Metalife Italiana e l'Enasarco, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione ad ingiunzione per contributi previdenziali, e relative sanzioni, dovuti dalla società Metalife all'Enasarco, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1981, ha sollevato, su richiesta di parte, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto-legge primo luglio 1980, n. 286, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 1980, n. 444, dell'art. 27, primo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non prevedono che siano esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio i datori di lavoro che nel termine previsto dalle dette disposizioni provvedano a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi assicurativi nei confronti di gestioni previdenziali ed assicurative diverse da quelle espressamente previste nelle disposizioni medesime;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la sollevata questione di disparità di trattamento va circoscritta ai soli contributi previdenziali e somme ed oneri accessori dovuti all'Enasarco;
che l'art. 4, comma 2- ter del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1984, n. 30, ha esteso la regolarizzazione delle posizioni debitorie previdenziali (cd. condono previdenziale), prevista dall'art. 2, commi quinto e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche ai contributi dovuti all'Enasarco;
che si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI