Ordinanza n.411 del 1987

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ORDINANZA N. 411

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore dei lavoratori anziani licenziati) e dell' art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Faletti Francesco e la s.p.a. FABARM, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 9 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella parte in cui non ricomprendono gli apprendisti fra gli aventi diritto al trattamento di integrazione salariale;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che, per la definizione del giudizio a quo, assume portata determinante l'individuazione del tipo di intervento in concreto esplicato dalla Cassa Integrazione Guadagni, dovendosi distinguere, come la stessa ordinanza di rimessione si preoccupa di sottolineare, fra casi connessi ad "un evento di forza maggiore per cui l'imprenditore deve sospendere l'attività lavorativa ed é esonerato, secondo principi generali, dall'obbligo della controprestazione retributiva" e casi "di ristrutturazione aziendale o crisi settoriali, ipotesi in cui... per gli apprendisti, in assenza di norme speciali, sempre secondo i principi generali, permane il diritto al 100% della retribuzione";

che, tuttavia, il giudice a quo non chiarisce se, in favore della Società FABARM, sia stato autorizzato un trattamento di integrazione salariale ordinario oppure un trattamento di integrazione salariale straordinario, né tale dato é desumibile dagli atti del fascicolo trasmesso alla Corte, fra i quali - benché indicate nell'elenco degli allegati - non figurano le convenzioni 14 novembre 1977 e 7 dicembre 1977, relative agli accordi sindacali preordinati all'assunzione dell'onere retributivo da parte della Cassa Integrazione Guadagni, che, oltre tutto, non avendo assunto la qualità di parte, non ha potuto fornire chiarimenti in merito;

che, pertanto, non risulta adeguatamente dimostrata la rilevanza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore dei lavoratori anziani licenziati), e dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI