Ordinanza n.410 del 1987

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ORDINANZA N. 410

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1982 dal Tribunale di Pisa, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidsente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 17 settembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in quanto: a) "la nuova normativa, stabilendo i criteri di determinazione della competenza per rimessione con esclusivo riferimento ad indici oggettivi di immediata applicazione, ha posto in evidenza, nel confronto, i vizi costituzionali dell'assetto normativo abrogato"; b) "la disposizione transitoria perpetua, per i soli casi previsti, una regola di determinazione della competenza della quale riconosce, al tempo stesso, la dubbia costituzionalità abrogandola nell'ambito di una revisione integrale del sistema"; c) "la disposizione transitoria attribuisce all'art. 60 c.p.p. una vigenza ultrattiva improponibile in materia di giudice naturale"; d) "la disposizione transitoria collega l'ultrattività dell'art. 60 c.p.p. ad un criterio accidentale di stretta natura processuale, determinando una evidente disparità di trattamento per casi identici sotto il profilo sostanziale del diritto al giudice naturale";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene il minimo riferimento al caso di specie né fa alcun cenno alla rilevanza della proposta questione, così eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 17 settembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI