Ordinanza n.405 del 1987

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ORDINANZA N. 405

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.108, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 9 ottobre 1980, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, perché esclude "la possibilità della citazione del responsabile civile nel caso in cui il dibattimento sia rinviato prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi diversi dalla mancata citazione del responsabile civile stesso";

Considerato che dagli atti del procedimento a quo risulta che, avendo il Presidente del Tribunale di Catania disposto la citazione del responsabile civile per la "seconda udienza", i suoi difensori ne avevano richiesto l'esclusione per la tardività della vocatio in iudicium;

e che, quindi, erroneamente il giudice a quo ha denunciato l'illegittimità dell'art.108, primo comma, del codice di procedura penale, laddove la norma applicata nella specie é l'art. 116 dello stesso codice, che contempla, appunto, i casi di esclusione del responsabile civile;

che, conseguentemente, la richiesta dichiarazione di illegittimità non avrebbe effetto nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con ordinanza del 9 ottobre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI