Ordinanza n.404 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 404

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519 capoverso, n.1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Roccuzzo Agrippino, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone con ordinanza 30 ottobre 1986 (reg. ord. n. 38 del 1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n.1 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo di un'assurda ingiustificata parità di trattamento sanzionatorio riservato dalla norma denunziata a chi si congiunge carnalmente con persona minore di anni 14, abbia questa prestato o meno il suo consenso;

Considerato che nell'ordinanza non v'é la benché minima esposizione dei fatti di causa né alcuna motivazione sulla rilevanza della questione promossa che é solo apoditticamente affermata;

che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione é manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1 del codice penale promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Udienza pubblica, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI