Sentenza n.402 del 1987

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SENTENZA N. 402

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1985 dal Pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Verga Maria e la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Stocchi Edda e la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della Cassa di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e il 20 gennaio 1987 i Pretori, rispettivamente, di Siracusa e di Bologna hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in cui esclude il diritto dei superstiti (nell'un caso: coniuge; nell'altro: coniuge e figli) "ai ratei di pensione di reversibilità di avvocati iscritti alla Cassa previdenza avvocati e procuratori dopo il quarantesimo anno e deceduti in epoca compresa fra il 1ø gennaio 1982 e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983", per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n. 849/1985 del Pretore di Siracusa) 38 Cost.

I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse vertono sul riconoscimento della pensione di reversibilità da parte dei superstiti di avvocati, relativamente al periodo compreso tra la data del decesso e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983.

Quest'ultima legge, si osserva, ha infatti reintrodotto senza effetto retroattivo il diritto a pensione di reversibilità ai superstiti di avvocati iscritti alla Cassa dopo il quarantesimo anno di età.

Di conseguenza per i superstiti di iscritti ultraquarantenni deceduti anteriormente si continuerebbe ad applicare l'art. 7, comma quarto, l. n. 576 del 1980 che esclude, in tali fattispecie, il beneficio in parola.

Da ciò la disparità di trattamento, fondata su una irragionevole ed illogica "discriminazione temporale", e la violazione dell'art. 38 Cost., che prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.

2. - In entrambi i giudizi si é costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori concludendo per l'infondatezza della sollevata questione, trattandosi - si assume - di questione legata a dati temporali.

L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, é intervenuta nel giudizio di cui all'ord. n. 849/1985, svolgendo pressoché analoghe considerazioni.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano una identica questione: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2 a. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) all'art. 7, comma quarto, regolando il trattamento di quiescenza dei superstiti di iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, testualmente stabiliva che "le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto... a partire da data anteriore al quarantesimo anno di età".

Tale disposto é stato sostituito con l'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, nel senso che la limitazione permane per le sole pensioni indirette: conseguenti, cioè, a decesso dell'iscritto non ancora pensionato.

La legge n. 576 entrava in vigore il 1ø gennaio 1982; le modifiche recate dalla successiva legge n. 175 sono entrate in vigore il 13 maggio 1983.

Talché ai soggetti coinvolti nelle attuali fattispecie, essendo i titolari originari di pensione deceduti prima di quest'ultima data, venne liquidato il trattamento reversibile con decorrenza posteriore ad essa e non a far tempo dal decesso degli iscritti.

2 b. - Ravvisano i giudici remittenti, in difforme avviso, che il trattamento in parola andrebbe retrodatato alla data della morte dei pensionati originari per illogica "discriminazione temporale", con riguardo a coloro che ricadono, invece, nel più favorevole disposto e a un tempo per violazione del diritto, costituzionalmente protetto, di mezzi adeguati alle esigenze vitali.

Sennonché, circoscritta la vicenda alla mera retrodatazione del beneficio, essa rientra nel quadro della generale disciplina intertemporale del trattamento, che si é venuta a configurare per effetto delle disposizioni succedutesi e costituenti ora l'unicum dell'art. 7 legge n. 576, nel testo vigente.

A tali riscontri positivi introdotti con l'art. 26 della medesima legge, andavano riferiti, perciò, le impugnative; non - come invece operato - al mero disposto del previgente quarto comma dell'articolo sovraindicato.

La questione così posta é, pertanto, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI