Ordinanza n.396 del 1987

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ORDINANZA N. 396

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), 1 della legge 22 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), 4, secondo comma, del d.l. 28 agosto 1970, n. 622, conv. in legge 19 ottobre 1970 n. 744 (Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari), 1 della legge 12 dicembre 1973, n. 922 (Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati), 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356 (Proroga della l.12 dicembre 1973, n. 922) e 1 della legge 19 maggio 1976, n. 326 (Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356), promossi con ordinanze emesse il 18 luglio 1980 dal Pretore di Milano e il 29 aprile 1982 dal Pretore di Tivoli, iscritte rispettivamente al n. 816 del registro ordinanze 1980 e al n. 446 del registro ordinanze 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Milano, con ordinanza 18 luglio 1980 (n. 816/80), ed il Pretore di Tivoli, con ordinanza 29 aprile 1982 (n. 446/82), sollevavano questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, l. 4 marzo 1952 n. 137, 1 l. 2 aprile 1968 n. 482, 4, secondo co., d.l. 28 agosto 1970 n. 622 (conv. nella l. 19 ottobre 1970, n. 744), 1 l. 12 dicembre 1973 n. 922, 1 l. 18 luglio 1975 n. 356, e 1 l. 19 maggio 1976 n. 326: e ciò con riferimento all'art. 3 Cost.,

che, secondo i giudici rimettenti, le citate disposizioni creavano irrazionale disparità di trattamento nei riguardi degli altri lavoratori in quanto stabilivano, a favore dei profughi, il privilegio dell'assunzione obbligatoria senza fissare un limite di tempo;

che, nella specie, si era verificato il caso di chi chiedeva di essere riassunto da una società che lo aveva assunto dieci anni prima, ma da cui si era dimesso volontariamente dopo sette anni di lavoro per espatriare (Pretore Milano); nonché quello di chi aveva goduto nel corso di quattordici mesi di ben otto avviamenti obbligatori al lavoro, ed ora ne chiedeva un nono;

che, a giudizio dei rimettenti, la qualità di profugo implica una situazione di svantaggio per sua natura temporanea, che tende a ridursi e a cessare via via che il profugo approfondisce i suoi legami con l'ambiente, dopodichè il mantenimento del trattamento di favore assume appunto carattere di irragionevole disparità nei confronti degli altri lavoratori;

che é intervenuto in ambo i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata e, comunque, irrilevante;

che, secondo l'Avvocatura Generale, il Pretore di Milano avrebbe dovuto semmai prendere in considerazione la giurisprudenza che ha escluso l'applicabilità delle provvidenze a favore di chi si trovi in stato di disoccupazione volontaria, mentre non avrebbe fondamento la questione del limite temporale, sollevata da ambo le ordinanze, in quanto la condizione di profugo integrerebbe una situazione d'inferiorità che durerebbe per tutta la vita;

Considerato, in diritto, che le due ordinanze sollevano la stessa questione, per cui i giudizi possono essere riuniti per deciderli con unica ordinanza;

che, quanto al punto relativo all'inapplicabilità delle provvidenze al profugo che versi in stato di disoccupazione volontaria, accennato pregiudizialmente dal Pretore di Milano, trattasi evidentemente di questione interpretativa delle leggi ordinarie rimessa all'apprezzamento del giudice di merito;

che, per quanto si riferisce, invece, alla questione di legittimità costituzionale, comune alle due ordinanze, concernente la mancanza di un limite temporale al trattamento di favore per i profughi, deve rilevarsi che effettivamente - contrariamente all'avviso dell'Avvocatura Generale - il legislatore ha chiaramente mostrato la volontà di far cessare quella condizione di privilegio col decorso del tempo, stabilendo il termine dapprima al 31 dicembre 1973 (d.l. 28 agosto 1970 n. 622), poi al 31 dicembre 1974 (l.12 dicembre 1973 n. 922), indi al 31 dicembre 1975 (l.18 luglio 1975 n. 356), e infine definitivamente fissandolo al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi, prevista dall'art. 27 del citato decreto n. 622 del 1970, convertito, con modificazioni, nella l.19 ottobre 1970 n. 744;

che un limite temporale, dunque, in realtà già esiste, anche se in pratica, poi, esso viene a dipendere dall'emanazione di altra normativa che a tutt'oggi non ha visto la luce;

che, comunque, non compete certo a questa Corte stabilirlo, rientrando esso nei poteri discrezionali del legislatore, al quale la Corte può soltanto segnalare l'urgenza di dare ormai effettiva definizione ad una situazione che si protrae nel precario da almeno dodici anni, attraverso successivi differimenti;

che, fuori di questa ipotesi, e nell'ulteriore ingiustificato protrarsi della situazione, la Corte dovrebbe necessariamente riesaminare il problema alla luce di una tale non auspicabile carenza normativa;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 4 marzo 1952 n. 137, 1 l. 2 aprile 1968 n. 482, 4, secondo co., d.l. 28 agosto 1970 n. 622 (conv. nella l. 19 ottobre 1970 n. 744), 1 l. 12 dicembre 1973 n. 922, 1 l. 18 luglio 1975 n. 356, e 1 l. 19 maggio 1976 n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Milano, con ordinanza 18 luglio 1980 (n. 816/80), e dal Pretore di Tivoli, con ordinanza 29 aprile 1982 (n. 446/82).

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il il 29 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI