Ordinanza n.386 del 1987

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ORDINANZA N. 386

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett. a), 26, comma primo, e 28, comma primo, in relazione all'art. 71, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1980 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano, il 29 dicembre 1980 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì e il 28 novembre 1983 dal Tribunale di Oristano, iscritte rispettivamente al n. 715 del registro ordinanze 1980, al n. 246 del registro ordinanze 1981 e al n. 93 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980, n. 255 dell'anno 1981 e n. 169 dell'anno 1984;

Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 26 marzo 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett. a) e 26, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti, nella parte in cui puniscono la coltivazione e la detenzione di canapa indiana, distinguendola dalla cannabis sativa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì, con ordinanza 29 dicembre 1980, ha sollevato altra questione relativamente agli artt. 26, primo comma e 28, primo comma, in relazione all'art. 71, della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685, per violazione degli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale di Oristano, con ordinanza 28 novembre 1983, ha analogamente denunciato gli artt. 26, primo comma e 28, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativamente all'ipotesi criminosa della coltivazione della canapa indiana, in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione;

che tutti i giudici rimettenti pongono a base della denuncia l'erroneo presupposto che il legislatore avrebbe assunto a base della disciplina, secondo cui sarebbe possibile distinguere botanicamente, con criteri univoci, la "canapa indiana" (cannabis indica), la cui coltivazione é vietata, da altre varietà di canapa note (cannabis sativa, americana, messicana, ecc.), la coltivazione delle quali é esclusa dalla punibilità; mentre tale distinzione sarebbe allo stato impossibile o non verificabile, anche secondo recenti e accreditati studi scientifici, indipendentemente dal luogo e dalle condizioni di coltura;

che, di conseguenza, la disciplina creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini, per la possibilità che siano esenti da controllo (e da pena) o, all'inverso, soggetti al controllo e alla pena coloro che coltivano specie di canapa diverse, con presumibile analogo contenuto di sostanze stupefacenti;

che, d'altro canto, la indeterminatezza delle norme circa i parametri di individuazione della canapa con potenzialità stupefacente, o la indisponibilità di criteri per circoscrivere l'operatività delle norme (e la punibilità) alla "canapa indiana", comporterebbero la violazione del principio di tassatività della fattispecie penalmente rilevante, che impone l'esclusione della analogia in malam parte;

che, inoltre, la mancata conoscenza, da parte del destinatario della norma incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del fatto incriminato, delineerebbe la violazione del principio di personalità della responsabilità penale;

Considerato, in diritto, che le questioni sono analoghe, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, nonostante la diversa prospettazione delle questioni, la Corte é chiamata unicamente a pronunciarsi sulla scelta effettuata in materia dal legislatore nell'uso della sua discrezionalità tecnica, non sindacabile in questa sede (v. sentenze nn. 52/1985 e 189/1986), a meno che non ne sia evidente l'arbitrarietà: il che non ricorre quando convenzioni internazionali, che hanno ricevuto la più larga adesione e alle quali l'Italia si é obbligata ad adempiere, includano la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui diffusione va inibita e penalmente sanzionata (s. 170/1982);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma. Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett. a), 26, primo comma e 28, primo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, con ord. 26 marzo 1980 (n. 715/1980 reg. ord.) dal Tribunale di Bolzano, con ord. 29 dicembre 1980 (n. 246/1981 reg. ord.) dal giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì, e con ord. 28 novembre 1983 (n. 93/1984 reg. ord.) dal giudice istruttore presso il Tribunale di Oristano.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI