ORDINANZA N. 385
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 dal Pretore di Brescia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ord. 5 febbraio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.19 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui commina l'arresto fino a tre mesi congiunto a pena pecuniaria per la fattispecie del trasporto senza preavviso di parti di armi comuni da sparo, mentre per quella di maggiore gravità, quale sarebbe il trasporto parimenti irregolare di armi complete da sparo, la stessa pena é comminata in forma alternativa dagli artt. 17 e 34 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modificazioni;
che, per tal modo, verrebbe vulnerato - secondo il Pretore - il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;
Considerato che, al contrario, l'ipotesi di reato prevista nell'articolo impugnato dev'essere ritenuta di maggiore gravità proprio per il pericolo e l'insidiosità insiti nel trasporto di parti di arma che, non avendo segni di identificazione, né di registrazione, si prestano più agevolmente a commerci delittuosi;
che, a parte ogni altra considerazione, viene a cadere il presupposto su cui é stata fondata la sollevata questione, in guisa che la maggior pena edittale statuita dal legislatore corrisponde a criteri di razionalità;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata dal Pretore di Brescia con ord. 5 febbraio 1980 in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI