ORDINANZA N. 383
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che, con ordinanza 13 novembre 1979, il Tribunale di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav. nella parte in cui, nel sanzionare penalmente l'offesa all'onore o al prestigio di un superiore da parte del componente l'equipaggio, in presenza del superiore stesso, nonché a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, non prevede l'applicabilità di una scriminante, come quella prevista dall'art. 4 d.l.l.t. 14 novembre 1944, n. 288, per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale;
che, secondo il Tribunale rimettente, si tratterebbe di situazioni eguali cui sarebbe irrazionalmente dato trattamento differenziato a scapito di quella contemplata dall'articolo impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato in diritto che nell'ipotesi prevista dall'art. 1104 cod. nav. il legislatore, oltre che dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, si é particolarmente preoccupato di dare tutela alla sicurezza della navigazione che l'indisciplina a bordo potrebbe compromettere, sì che, accanto al reato di danno rappresentato dall'oltraggio, vi é nella fattispecie un reato di pericolo concernente la detta sicurezza;
che conseguentemente deve escludersi che si tratti di situazione comparabile a quella contemplata dalla fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen., sì che la mancata previsione della scriminante, lungi dall'avere carattere di irrazionalità, trova piena giustificazione nella maggiore gravità della fattispecie in esame atteso il pericolo per altro rilevante bene giuridico che ne deriva;
che, ciò puntualizzato, questa Corte ha sempre riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente diverse, sì che la sollevata questione é manifestamente priva di fondamento;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav., sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza 13 novembre 1979 (n. 110/1980 reg. ord.) in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI