Ordinanza n.383 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 383

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che, con ordinanza 13 novembre 1979, il Tribunale di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav. nella parte in cui, nel sanzionare penalmente l'offesa all'onore o al prestigio di un superiore da parte del componente l'equipaggio, in presenza del superiore stesso, nonché a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, non prevede l'applicabilità di una scriminante, come quella prevista dall'art. 4 d.l.l.t. 14 novembre 1944, n. 288, per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale;

che, secondo il Tribunale rimettente, si tratterebbe di situazioni eguali cui sarebbe irrazionalmente dato trattamento differenziato a scapito di quella contemplata dall'articolo impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato in diritto che nell'ipotesi prevista dall'art. 1104 cod. nav. il legislatore, oltre che dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, si é particolarmente preoccupato di dare tutela alla sicurezza della navigazione che l'indisciplina a bordo potrebbe compromettere, sì che, accanto al reato di danno rappresentato dall'oltraggio, vi é nella fattispecie un reato di pericolo concernente la detta sicurezza;

che conseguentemente deve escludersi che si tratti di situazione comparabile a quella contemplata dalla fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen., sì che la mancata previsione della scriminante, lungi dall'avere carattere di irrazionalità, trova piena giustificazione nella maggiore gravità della fattispecie in esame atteso il pericolo per altro rilevante bene giuridico che ne deriva;

che, ciò puntualizzato, questa Corte ha sempre riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente diverse, sì che la sollevata questione é manifestamente priva di fondamento;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 cod. nav., sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza 13 novembre 1979 (n. 110/1980 reg. ord.) in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI