Ordinanza n.380 del 1987

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ORDINANZA N. 380

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 645, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 (comunicata il 10 aprile e notificata l'11 giugno successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291- bis dell'11 dicembre 1985 e iscritta al n. 485 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla Ditta ESP-IM contro la s.n.c. Ditta Calderone e C. per conseguire decreto ingiuntivo, il Presidente del Tribunale civile di Firenze ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c. sul riflesso che tale norma consente al debitore ingiunto un'opposizione che - trattata con il rito ordinario e con i tempi della giustizia civile - apre la via di una lunghissima dilazione dell'adempimento;

che avanti la Corte le parti non si sono costituite e che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con atto depositato il 31 dicembre 1985, per la inammissibilità e comunque per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che - in disparte i dubbi sulla sua tempestività - la questione nei termini in cui il giudice a quo l'ha proposta si risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo ma abbia connotati di maggiore snellezza e celerità, il suo scioglimento sfugge al ministero di questa Corte ed é riservato al Parlamento e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c., sollevata, per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., con ordinanza 30 marzo 1985 del Presidente del Tribunale civile di Firenze (n. 485 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI