Ordinanza n.378 del 1987

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ORDINANZA N. 378

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo comma, e 160, primo comma, n. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 100 delle disposizioni di attuazione al codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal Tribunale di Ragusa, iscritta al n.86 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 (notificata e comunicata l'11 gennaio 1985; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137- bis del 12 giugno 1985 e iscritta al n. 86/1985) nella procedura, introdotta con ricorso depositato il 27 marzo 1984, di ammissione della FA.MA.CE., società a responsabilità limitata derivata dalla trasformazione della s.n.c., avvenuta con atto iscritto al registro delle società il 25 maggio 1983, a sua volta derivante dalla FA.MA.CE. di Lembo e C., società di fatto operante da molti anni a Ragusa ed esercente la produzione di manufatti cementizi, il Tribunale di Ragusa ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.187, primo comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 100 d.a.c.c., nella parte in cui consentono la fruizione dell'amministrazione controllata alle imprese individuali e la escludono per le imprese sociali irregolari; II) avanti la Corte non si é costituita la FA.MA.CE., ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 2 luglio 1985 con il quale ha argomentato e concluso per la dichiarazione d'inammissibilità e, in ipotesi, di infondatezza della proposta questione;

Considerato che il giudice a quo ha potuto in fatto svolgere una indagine sulla contabilità della FA.MA.CE nell'ultimo biennio poiché la FA.MA.CE esercita l'impresa industriale da molti anni;

che il dato formale del biennio della iscrizione della FA.MA.CE. nel registro delle società si é perfezionato nelle more della procedura e che, pertanto, la proposta questione é manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 100 d.a.c.c., sollevata, per contrasto con l'art. 3, Cost. con ordinanza 20 novembre 1984 del Tribunale di Ragusa (n. 86 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI