Ordinanza n.375 del 1987

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ORDINANZA N. 375

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento per il Tribunale per i minorenni) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di Roma, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 (comunicata il 24 e notificata il 26 gennaio 1983; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 137 R.O. 1983) sul ricorso proposto da Sparagna Maria Carmina nell'interesse del minore suo figlio Sparagna Massimiliano, il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 25 co. 1ø Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche nei limiti in cui non prevede la necessità di un precedente esercizio delle funzioni nei tribunali minorili da parte dei giudici delle sezioni per i minorenni delle corti d'appello, e nei limiti in cui non conferisce alle Sezioni stesse struttura e organizzazione in armonia con quanto avvenuto successivamente per i giudizi minorili di primo grado;

che avanti la Corte non si é costituita la parte del procedimento di merito; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello Stato con atto depositato il 3 luglio 1983 con il quale ha argomentato e concluso per l'infondatezza della questione nell'ipotesi che la si ritenga ammissibile;

Nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in Camera di Consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato - in disparte i dubbi sulla rilevanza della questione sollevati dall'Avvocatura erariale - che non rientra nelle funzioni di questa Corte, ma nel magistero del Parlamento risolvere la prospettata questione che attiene ad un'eventuale riorganizzazione degli uffici della giustizia minorile e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 25 co. 1ø Cost., con ordinanza 21 dicembre 1982 del Tribunale per i minorenni di Roma (n. 137 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI