Ordinanza n.373 del 1987

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ORDINANZA N. 373

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 46 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1982 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Como e il 7 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Grosseto (n. 3 ordinanze), iscritte rispettivamente al n. 187 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 737, 738 e 739 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983 e n. 59/prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da Amarù Emanuele e avente ad oggetto la richiesta di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicatagli sulla pensione privilegiata ordinaria, la Commissione tributaria di primo grado di Como con ordinanza del 10 dicembre 1982 (reg. ord. n. 187 del 1983) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che prevede che costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 di detto d.P.R.;

che secondo la Commissione la pensione privilegiata ordinaria ha almeno in parte una funzione risarcitoria, per cui la disposizione censurata, considerando reddito da lavoro dipendente "l'intera" pensione, non tiene conto di detta diversità, e di conseguenza, col sottoporre a imposizione anche la parte risarcitoria, peraltro, quantitativamente non identificabile, viola gli artt. 3 e 53 Cost. in quanto parifica situazioni diseguali ed assume quale indice di capacità contributiva la percezione di somme che non hanno natura reddituale;

che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 7 marzo 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del cit. art. 46, secondo comma, del d.P.R. 597/1973 e 34, primo comma, del d.P.R. 601/1973, nella parte in cui non prevede nemmeno parzialmente l'esenzione della pensione privilegiata ordinaria dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (reg. ord. n. 737, 738, 739/1986);

che la Commissione di Grosseto analogamente a quella di Como ha dedotto la diversa natura della pensione privilegiata ordinaria rispetto a quella normale, ai fini di un'esenzione anche parziale dall'IRPEF, in ragione di una rilevata natura risarcitoria della stessa, pur ritenendo che competa al potere discrezionale del legislatore l'eventuale determinazione dei criteri idonei ad identificare "la parte risarcitoria";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi, ad eccezione di quello promosso con ordinanza del 10 dicembre 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como, ha chiesto che le proposte questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che dette questioni sono analoghe, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti deducono in sostanza la diversità di almeno una parte della pensione privilegiata ordinaria rispetto a quella normale;

che per poter ritenere la detta eterogeneità ai fini della richiesta esclusione dall'imposizione sul reddito, é necessario individuare prioritariamente l'asserita componente risarcitoria, i cui criteri identificativi, come peraltro riconoscono gli stessi giudici a quibus, possono essere dettati soltanto dal legislatore nella sua sfera di discrezionalità;

che pertanto le questioni proposte vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma. delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di primo grado di Como e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI