Ordinanza n.372 del 1987

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ORDINANZA N. 372

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, in relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 1982, n. 52, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Novara, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1a serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 4 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, ha istituito con effetto dal 1ø gennaio 1982 un'addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8% all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, statuendo che per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincideva con l'anno solare l'addizionale doveva essere commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

che l'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, ha elevato, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 30%, prevedendo che per detto periodo d'imposta non era dovuta l'addizionale straordinaria dell'8%, istituita dall'art. 4 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787 summenzionato e che il versamento provvisorio di tale addizionale, avrebbe potuto essere detratto dall'imposta sul reddito delle suddette persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza;

che nel corso di un procedimento iniziato dalla S.p.A. Mattel la Commissione tributaria di 1ø grado di Novara con ordinanza del 3 luglio 1985 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. n. 688/1982, in relazione all'art. 4, 1ø c., del d.-l. n. 787/1981, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., perché, ad avviso della Commissione, la mancata previsione della detraibilità del versamento provvisorio dell'addizionale per quelle società, come la ricorrente, con periodo d'imposta in corso alla data del 1ø gennaio del 1982 e chiuso anteriormente al 30 settembre dello stesso anno e soggette come tali sia all'addizionale, sia alla nuova IRPEG con aliquota del 30%,introdurrebbe una discriminazione rispetto ai soggetti IRPEG con esercizio coincidente con l'anno solare 1982, ai quali era stato invece riconosciuto il diritto alla detrazione del versamento provvisorio dell'addizionale in sede di pagamento dell'IRPEG con aliquota maggiorata relativa all'anno 1982;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ordine alla denunciata violazione degli artt. 3 e 53 Cost., manca il presupposto indispensabile per la comparazione, trattandosi di periodi di imposta diversi, che il legislatore nella sua discrezionalità politico - tributaria legittimamente può disciplinare con differente regolamentazione;

che, in particolare, per quanto concerne il cit. art. 53, va osservato che la deduzione in questione costituisce soltanto una misura di favore nei confronti di quelle società più onerate e quindi non può incidere ai fini della determinazione della capacità contributiva;

che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, 2ø c., della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, 2ø c., delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, in relazione all'art. 4, 1ø c., del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di I grado di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI