Ordinanza n.370 del 1987

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ORDINANZA N. 370

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, promossi con n. 6 ordinanze emesse il 30 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Potenza, iscritte rispettivamente ai nn. 424, 425, 426, 427, 428 e 429 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Tanico Anna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Tanico Anna ed avente per oggetto la definizione in via amministrativa di pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione tributaria di primo grado di Potenza con ordinanza del 30 novembre 1983 (reg. ord. n. 424 del 1984) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui, ai fini della detta definizione in via amministrativa, non prevede la detrazione dell'imposta già pagata sugli acquisti se non risultante da fatture regolarmente registrate;

che la Commissione osservava come, quanto alle imposte sul reddito, l'art. 15, settimo comma, d.l. cit. escludesse l'applicazione dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ossia permettesse che, nelle dichiarazioni integrative presentate ai fini della definizione agevolata, potessero essere dedotti dal reddito anche costi ed oneri non regolarmente registrati; quanto all'i.v.a., per contro, l'impugnato art. 25 permetteva di tener conto delle sole fatture registrate;

che tutto ciò sembrava al collegio rimettente dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti, oltre che a contrastare col principio di capacità contributiva;

che la medesima questione veniva sollevata dalla stessa Commissione tributaria con altre cinque ordinanze in pari data (reg. ord. n. da 425 a 429 del 1984);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

che la Tanico, costituitasi, aderiva agli argomenti contenuti nelle ordinanze di rimessione, presentando anche memoria nell'imminenza della camera di consiglio;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;

che la questione deve considerarsi manifestamente infondata, in quanto la Commissione tributaria rimettente ha denunciato la violazione del principio di eguaglianza ponendo a raffronto situazioni diverse: non é infatti né eguale né analoga la situazione di chi, essendo soggetto all'imposta sul reddito, debba indicare quest'ultimo detraendone costi ed oneri, rispetto alla situazione di chi, essendo soggetto ad un'imposta che colpisce gli incrementi di valore dei beni in diverse fasi della produzione e dello scambio, debba liquidare l'imposta detraendo quella già pagata "a monte" onde evitare duplicazioni;

che la diversa strutturazione dei tributi dimostra come non irragionevole la scelta del legislatore che, in questo secondo caso, per le maggiori difficoltà di accertamento richiede, ai fini della definizione agevolata, una più rigorosa prova documentale;

che all'evidenza va altresì esclusa qualsiasi lesione del principio di capacità contributiva, sul quale, in realtà, non vi é neppure specifica motivazione;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI