Ordinanza n.369 del 1987

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ORDINANZA N. 369

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, comma terzo, del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1982 dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Considerato che nel corso di un procedimento vertente tra la s.a.s. Poggio Rose ed il Comune di Roma ed avente per oggetto il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, la Corte d'appello di Roma con ordinanza del 25 marzo 1982 (reg. ord. n. 600 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, terzo comma, del t.u. per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, che permette al contribuente di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo d'imposta;

che la Corte rilevava come - qualora fosse mancata, come nella specie, ogni notificazione dei provvedimenti degli uffici finanziari - l'onere del contribuente di consultare atti con più destinatari, la cui pubblicazione viene resa nota mediante affissione in tempi diversi, poteva causare un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini soggetti ad imposte locali e quelli soggetti ad imposte erariali, ai quali ultimi i ruoli venivano comunque notificati; e ciò, in definitiva, poteva rendere eccessivamente difficile o impossibile la tutela giurisdizionale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate, poiché la diversità delle situazioni dei contribuenti, soggetti a tributi locali ed a tributi erariali, non consentiva di invocare il principio di eguaglianza, e perché l'ampiezza del termine semestrale impediva di ravvisare qualsiasi lesione al diritto di tutela in giudizio;

Considerato che - ferma restando la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle diverse possibili forme di tutela giurisdizionale e in particolare, per quanto riguarda il diritto tributario, di differenziare detta tutela a seconda delle diverse specie di imposte - non appare irragionevole la scelta del legislatore il quale ha statuito, seguendo un'antica e accettata tradizione, che i ruoli delle imposte locali vengano resi pubblici mediante deposito ed affissione e che dalla pubblicazione decorra il termine per adire l'autorità giudiziaria;

che la giurisprudenza di questa Corte in materia di impugnazioni nel processo fallimentare, e segnatamente la sent. n. 255 del 1974, appare male invocata dall'ordinanza di rimessione, giacché con essa la decorrenza dei termini dall'affissione dell'atto da impugnare venne ritenuta incostituzionale essenzialmente in ragione della brevità dei termini stessi, mentre nel caso in esame il termine, addirittura semestrale, non rende impossibile né eccessivamente difficile l'esercizio del diritto;

che in conclusione la questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, terzo comma, r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI