Ordinanza n.367 del 1987

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ORDINANZA N. 367

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente la disciplina dell'imposta di registro, e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, concernente la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Siracusa, il 24 febbraio 1982 dalla Commissione tributaria di 2ø grado di Catania e l' 8 febbraio 1982 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Brindisi, iscritte rispettivamente al n. 155 del registro ordinanze 1981, al n. 144 del registro ordinanze 1984 e al n. 51 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno 1981, n. 197 dell'anno 1984 e n. 137- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Tafuri Gaetano ed avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro per un atto di vendita registrato il 17 gennaio 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Siracusa con ordinanza del 2 giugno 1980 (reg. ord. n. 155 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, il quale stabiliva che il termine biennale per l'accertamento del maggior valore degli immobili trasferiti, di cui al precedente art. 3, decorresse dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ossia dal 23 dicembre 1977) per gli atti registrati dal 1ø gennaio 1975 alla data ora detta;

che secondo la Commissione la norma impugnata, in quanto idonea a restituire l'Amministrazione finanziaria in termini di decadenza già esauriti (nel vigore dell'art. 49 d.P.R. n. 634 del 1972 il termine era annuale), sembrava contrastare con gli artt. 3 Cost., poiché creava un'ingiustificata diseguaglianza sia tra gli uffici ed i contribuenti sia tra i contribuenti stessi, nonché 70 e 76 Cost., poiché nella legge n. 825 del 1971, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 914 del 1977, non erano compresi principi o criteri direttivi che permettessero al Governo di emanare norme tributarie retroattive, come quelle attualmente impugnate;

che le stesse questioni venivano sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania con ordinanza del 24 febbraio 1982 (reg. ord. n. 144 del 1984), emessa in procedimento iniziato da Tigano Angelo e relativo a vendite registrate tra il 19 gennaio ed il 10 dicembre 1976, e dalla Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1982 (reg. ord. n. 51 del 1985) in procedimento iniziato da Catoni Antonio e relativo ad atto registrato il 12 agosto 1976;

che, quanto alle denunce di eccesso di delega, la Commissione catanese faceva riferimento all'art. 77 Cost. invece che, come più esattamente, all'art. 76;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nei giudizi n. 155 del 1981 e n. 144 del 1984, chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;

che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto nelle ordinanze di rimessione, non trattasi di termini scaduti: infatti per gli atti registrati dopo il 1ø gennaio 1975 il termine annuale di cui all'art. 49 d.P.R. n. 634 del 1972 venne prorogato da altri provvedimenti legislativi: art. 19, l. 2 dicembre 1975, n. 576 e art. 1 d.-l. 10 dicembre 1976, n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977, n. 16;

che al legislatore ordinario nessuna norma costituzionale preclude di protrarre termini di prescrizione o di decadenza, senza che le sue disposizioni in tal senso possano considerarsi retroattive (del resto, la retroattività delle leggi tributarie non é di per sé incostituzionale: v. sentt. nn. 143 del 1982, 45 del 1964) o ledano il principio di eguaglianza, giacché il diverso trattamento applicato in materia alla stessa categoria di atti ma in momenti diversi nel tempo non crea ingiustificate discriminazioni, costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento differenziatore (v. sentt. n. 159 del 1987; 238 del 1984; 138 e 65 del 1979);

che nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, non v'é un solo principio o criterio direttivo che impedisca al legislatore delegato di stabilire o variare termini di prescrizione o di decadenza, d'onde la palese inconsistenza dei riferimenti agli artt. 70 e 76 Cost.;

che in conclusione le questioni sono da ritenere manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, sollevate in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Siracusa e di Brindisi con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI