Ordinanza n.366 del 1987

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ORDINANZA N. 366

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale sull'entrata), convertito in l. 19 giugno 1940, n. 762; promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Napoli, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 1981;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra la s.p.a. Industrie carboniche meridionali e l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed avente per oggetto la pretesa di rimborso di una somma pagata a titolo di imposta generale sull'entrata per canoni riscossi in un contratto di locazione di un giacimento minerario, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 16 aprile 1975 (reg. ord. n. 39 del 1981) sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, nella parte in cui non escludeva dall'i.g.e. i canoni delle locazioni di miniere;

che la Corte precisava come nella specie si trattasse di un contratto qualificabile bensì come locazione ma da ricondurre, per giurisprudenza costante della Cassazione, all'art. 1, tariffa all. A, della "legge di registro" (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, vigente all'epoca dei fatti) che assoggettava all'imposta di registro qualunque atto oneroso, "traslativo del diritto" di prendere materiale da terreni o da miniere, dovendo ivi comprendersi ogni atto anche ad effetto obbligatorio;

che, ad avviso della Corte, la sottoposizione del medesimo atto a due imposte indirette, ossia all'imposta di registro, in quanto considerato per fictio iuris come atto traslativo, ed all'i.g.e., in quanto considerato nella sua vera natura di locazione, contrastava col principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., tanto più considerando che l'art. 1, lett. a, l. n. 762 del 1940 escludeva espressamente dall'i.g.e. i corrispettivi delle alienazioni immobiliari;

Considerato che la questione deve ritenersi manifestamente infondata giacché l'inserimento di un medesimo evento economico in due distinte fattispecie tributarie non contrasta in alcun modo col principio di cui all'art. 53 Cost., ben potendo il medesimo fatto essere rivelatore di capacità contributiva ai fini di una pluralità di tributi; il che si verifica appunto nella specie, concernendo l'imposta di registro il trasferimento del godimento delle miniere, e l'i.g.e. il relativo vantaggio patrimoniale;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI