ORDINANZA N. 362
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1982 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 31 marzo 1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 236, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui consente la facoltà di arresto di chi non ha residenza nel territorio dello Stato quando é colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi", così attribuendo "alla condizione personale di chi non é residente nel territorio dello Stato un particolare sfavore rispetto agli altri cittadini residenti nello Stato", dei quali, invece, l'art. 236, primo comma, consente l'arresto "in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni";
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 27 luglio 1984, n. 397, il cui art. 2, secondo comma, ha sostituito l'art. 236, secondo comma, del codice di procedura penale, disponendo, fra l'altro, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di procedere all'arresto "di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI