Ordinanza n.361 del 1987

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ORDINANZA N. 361

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con sentenza del 26 ottobre 1979, il Pretore di Bassano del Grappa assolveva Stocco Giampietro dal delitto di lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato e dichiarava non doversi procedere per lo stesso delitto nei confronti di Ussaggi Stefania per concessione del perdono giudiziale;

che avverso tale decisione proponeva appello al Tribunale la Ussaggi, chiedendo, fra l'altro, che venisse riconosciuto il concorso di colpa dello Stocco;

che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza del 9 luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 517 del codice di procedura penale, laddove, secondo la "costante interpretazione" della giurisprudenza, "non prevede la citazione del coimputato dello stesso reato, perché assolto in primo grado, nel caso in cui, in danno dello stesso, venga sollecitato dal coimputato appellante statuizione di colpa concorrente, in contrasto con la pronuncia penale assolutoria di primo grado";

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la Corte, con sentenza n. 222 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae "alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato";

che, per i procedimenti in cui un minore sia già stato giudicato in primo grado dal giudice ordinario, si pone il problema dell'individuazione del giudice chiamato a decidere in sede di appello sulla responsabilità del coimputato minorenne.

che, quindi, spetta al Tribunale di Bassano del Grappa verificare, alla stregua dell'indicata decisione della Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI