Ordinanza n.360 del 1987

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ORDINANZA N. 360

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1979 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 964 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 luglio 1979, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede "che si dia lettura nel dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace il quale abbia chiamato in correità altro imputato, senza che quest'ultimo abbia il diritto di essere posto a confronto con il primo, nei casi in cui é vietato l'accompagnamento coattivo dell'imputato in udienza";

Considerato che il giudice a quo, al fine di eliminare il dedotto contrasto con i parametri costituzionali invocati, indica come possibili varie soluzioni (riconoscimento del diritto di intervento del difensore all'interrogatorio istruttorio del coimputato chiamante in correità; eliminazione dell'obbligo di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace; eliminazione sia del diritto attribuito al chiamante in correità di scegliere tra il comparire e il non comparire al dibattimento sia del conseguente diritto di rispondere o non rispondere alle domande, almeno in ordine alla chiamata in correità) e, pur mostrando di privilegiare la terza delle alternative proposte, conclude "lasciando, ovviamente, alla Corte costituzionale la scelta tra le possibili linee di intervento";

che, così come proposta, la questione é manifestamente inammissibile, essendo la Corte chiamata ad operare una scelta fra più soluzioni astrattamente possibili (cfr. sentenze n. 230 del 1987, n. 80 del 1987, n. 39 del 1986, n. 33 del 1986, n. 230 del 1985), quali sono quelle - significativamente incompatibili l'una con l'altra - indicate dal giudice a quo;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI