Ordinanza n.357 del 1987

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ORDINANZA N. 357

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, promossi con tre ordinanze emesse il 16 marzo 1981 dal Pretore di Serracapriola, iscritte ai nn. 328, 329 e 330 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Serracapriola, con tre ordinanze del 16 marzo 1981, pronunciate nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di imputati del reato previsto dall'art. 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale sostituito ad opera dapprima dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e poi dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 premesso "che dalle risultanze processuali sono emersi elementi tali da indurre in via preliminare a ravvisare invece nei fatti di causa gli estremi della contravvenzione meno grave", punita con la sola ammenda, "prevista dalla lett. a) del menzionato art. 41, per il quale gli interessati hanno chiesto, nel corso del dibattimento, di potersi avvalere dell'istituto dell'oblazione" - ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 162 del codice penale, "nella parte in cui non consente l'esercizio dell'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo grado neppure nel caso di derubricazione in reato oblabile del fatto originariamente configurato come reato non oblabile";

che in uno dei tre giudizi (r.o. 300 del 1981) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto un'identica questione, vanno riuniti;

Considerato, altresì, che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, quale sostituito ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riguardo alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086";

che, quindi, risultando le opere edilizie oggetto di contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre 1983, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanze n. 298 del 1987, n. 297 del 1987, n. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Serracapriola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI