Ordinanza n.354 del 1987

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ORDINANZA N. 354

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 della legge primo febbraio 1978, n. 30 (Princìpi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 del Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertante tra Paganelli Fosco e s.p.a. S.I.T.A. ed altri, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Gori Gino e l'A.C.I.T., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 16 novembre 1983 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mantellini Emanuela ed altra e l'A.T.A.F., iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Turellini Tullio e l'A.C.I.T., iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'A.T.A.F. e dell'A.C.I.T., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che: I a) con ordinanza emessa il 5 luglio 1983 (comunicata il 13 e notificata il 14 successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 749 R.O. 1983) nella controversia promossa da Paganelli Fosco nei confronti della società S.I.T.A. - Società Italiana Trasporti Automobilistici s.p.a., dell'A.C.I.T. - Azienda Consorziale interprovinciale di Pisa e del Consorzio Ferrotramviario di Pisa - Livorno, presso i quali asseriva di aver svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento, per chiedere la dichiarazione dell'obbligo della S.I.T.A. di inquadrarlo al terzo livello funzionale di cui alla legge primo febbraio 1978, n. 30 come capo ufficio o ispettore al movimento per il periodo aprile 1979-31 dicembre 1980 (con corresponsione, per tale periodo, del relativo trattamento economico), e dell'obbligo dell'A.C.I.T. e/o del Consorzio Ferrotramviario di Pisa - Livorno di inquadrarlo al terzo livello con diritto al trattamento economico per il periodo successivo al 31 dicembre 1980, il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 (Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) della legge primo febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto); I b) avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo nell'atto depositato il 30 dicembre 1983 per la non fondatezza della proposta questione; II a) con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 (notificata e comunicata il successivo 10 agosto; pubblicata nella G.U. n. 60 del 29 febbraio 1984 e iscritta al n. 796 R.O. 1983) nella controversia tra Gori Gino e l'A.C.I.T., il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. primo febbraio 1978, n. 30, nonché dell'art. 18 Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione); II b) avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo nell'atto 19 marzo 1984, depositato lo stesso giorno, per la non fondatezza della proposta questione; III a) con ordinanza emessa il 16 novembre 1983 (redatta a norma dell'art. 7 d.P.R. 23 maggio 1977, n. 315, dall'uditore giudiziario Filippo Lamanna; notificata il 6 e comunicata l'8 del mese di marzo 1984; pubblicata nella G.U. n. 294 del 24 ottobre 1984, e iscritta al n. 570 R.O. 1984) nelle controversie promosse da Mantellini Emanuela e Biancalani Maria Grazia, dipendenti dell'A.T.A.F. (Azienda trasporti autolinee fiorentine), per il riconoscimento del diritto alla superiore qualifica, il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio e, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 (Regolamento allegato A) al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148) e 9 l. primo febbraio 1978, n. 30; III b) avanti la Corte si sono costituiti per l'A.T.A.F. gli avv.ti Nicola Pinto e Antonio De Majo giusta procura in margine alle deduzioni depositate il 30 marzo 1984, nelle quali hanno esposto la vicenda e il contenuto della ordinanza di rimessione riservando alla memoria e alla discussione la trattazione della questione di costituzionalità, e ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la non fondatezza della questione nell'atto 11 giugno 1984, depositato il successivo 14; IV a) con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 (notificata e comunicata il successivo 24; pubblicata nella G.U. n. 19- bis del 23 gennaio 1985, ed iscritta al n. 938 R.O. 1984) nella controversia tra Torellini Tullio e l'A.C.I.T., il Pretore di Pisa in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. primo febbraio 1978, n. 30; IV b) avanti la Corte si sono costituiti per l'A.C.I.T. gli avv.ti Renato Tortolla e Giacomo Bomboi giusta delega in margine della comparsa depositata il 22 maggio 1984, con la quale hanno argomentato e concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza e, in ipotesi, di irrilevanza (o quanto meno per insufficiente dimostrazione della rilevanza) della proposta questione, e ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con atto 30 gennaio 1985, depositato il 6 febbraio 1985, per la declaratoria d'infondatezza della questione; V) nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;

Considerato che, riuniti per continenza obiettiva i quattro incidenti, la questione di legittimità che li accomuna é da dichiarare manifestamente infondata perché già giudicata da questa Corte non fondata con sent. 27 novembre 1984, n. 257

 sulla base di motivi che resistono ai motivi dei giudici a quibus;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i quattro incidenti, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 l. primo febbraio 1978, n. 30 (Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 Regolamento allegato A a r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) rilevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost., con ordinanze 5 luglio 1983 (n. 749/1983), 30 luglio 1983 (n. 796/1983) e 2 maggio 1984 (n. 938/1984) dal Pretore di Pisa in funzione di giudice del lavoro, e 16 novembre 1983 (n. 570/1984) dal Pretore di Firenze in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; questione giudicata non fondata con sent. 27 novembre 1984, n. 257.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI