Ordinanza n.353 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 353

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contrò Mario ed altra, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1.a ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 (comunicata il 9 febbraio e notificata il 26 marzo del 1987; pubblicata nella G.U. n. 22/155 del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 190 R.O. 1987) nel giudizio civile promosso da Fioraso Angelo contro Contrò Giovanni e la s.p.a. Lloyd Internazionale per ottenere il risarcimento dei danni da esso attore patiti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto 1984 in Torino, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 106 co. 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 324 e 113 co. 2 (come modificato dall'art. 3 l. 30 luglio 1984, n. 399) c.p.c.;

che l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta, nell'assenza delle parti del giudizio a quo, per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 8 giugno 1987, depositato il successivo 13, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la questione;

che nella pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Stato D'Amato si é rimesso allo scritto.

Considerato che, mancata l'alligazione nel giudizio di merito del testo della sentenza 6 marzo 1986 con la quale il Giudice conciliatore di Torino - Sez. V - aveva condannato il Fioraso all'immediato pagamento a favore dell'attore Contrò della complessiva somma di lire 650.000 oltre gli interessi legali dal dì della pronuncia all'effettivo saldo e delle spese di causa alla Corte, alla quale non é stato esibito il testo della sentenza del Giudice conciliatore di Torino, non si consente di verificare se il Giudice conciliatore abbia esercitato il potere di giovarsi dell'equità e, pertanto, difetta allo stato la base concreta del sospetto d'incostituzionalità, ravvisato dal Pretore in ciò che sentenze rese dal Conciliatore non vincolino con l'autorità del giudicato sostanziale altri giudici astretti all'applicazione dello stretto diritto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI