Sentenza n.351 del 1987

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SENTENZA N. 351

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 209 e 249 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Curzi Lionello ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1.a ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1986 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Sbergami Mario e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1.a ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 (notificata il 13 e comunicata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U. n. 8/1.ss. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 717 R.O. 1985) nel processo tra Curzi Lionello e altro e l'INAIL, il Pretore di Ancona ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel settore della industria.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura speciale 2 settembre 1985 per dott. Manlio Lucci coadiutore temporaneo, giusta delibera del Consiglio notarile di Roma in data 16 luglio 1985, della dott.ssa Maria Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Enrico Ruffini affermando con atto depositato il 17 marzo 1986 la irrilevanza e la manifesta infondatezza della proposta questione; per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con atto 18 marzo 1986 depositato lo stesso 18 per l'inammissibilità e comunque per la infondatezza della questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 22 aprile 1986 (comunicata il 13 e notificata il 19 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U. n. 45/1. ss. del 17 settembre 1986 e iscritta al n. 453 R.O. 1986) nel processo tra Sbergami Mario e l'INAIL il Pretore di Macerata ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta procura speciale 30 settembre 1985 per notar Maria Festa di Roma, rep. n. 37898, per l'INAIL gli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Enrico Ruffini affermando con deduzioni depositate il 6 ottobre 1986 la irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione; é intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con atto 7 ottobre 1986, depositato il 30 settembre 1986 per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza della questione.

3. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.

Considerato in diritto

4.1. - L'identità obiettiva impone la riunione dei due incidenti ai fini di unitaria deliberazione.

4.2. - La questione di costituzionalità degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel settore della industria per contrasto con l'art. 3, implica la impostazione e la risoluzione di delicati problemi tecnici, organizzativi ed economico-finanziari e pertanto non può essere risolta da questa Corte, ma va affidata alle cure dell'INAIL e degli organi amministrativi dello Stato, e poi al Parlamento (in tali sensi a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti,C. cost. 17 giugno 1987, n. 230).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 717/1981 e 453/1986, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali) nella parte in cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria, sollevata con ordinanze 26 giugno 1985 del Pretore di Ancona (n. 717/1985) e 22 aprile 1986 del Pretore di Macerata (n. 453/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI