Ordinanza n.339 del 1987

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ORDINANZA N. 339

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l.25 maggio 1972, n. 202, convertito nella legge 24 luglio 1972, n. 321 (Conversione in legge, com modificazioni del d.l. 25 maggio 1972 n. 202, recante modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recte 638) (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art.14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1983 dal Pretore di Cosenza e il 9 novembre 1981 dalla Commissione comunale per i tributi locali di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 285 e 685 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 25 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Comune di Roma nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 il Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tramonti Vincenzo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria), conv. in l. 24 luglio 1972 n. 321, con cui é stato prorogato l'iniziale termine stabilito dalla legge delega per l'emanazione delle norme sulla riforma tributaria, per contrasto con gli artt. 70, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost. (ord. n. 285/83 R.O.);

che, secondo il giudice a quo, il Governo, già legislatore delegato, non aveva alcun potere di adottare tale decreto-legge, né il Parlamento poteva con "legge di conversione" modificare una legge di delegazione;

che analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata il 9 novembre 1981 dalla Commissione per i tributi locali di Roma - ricorso proposto da Castellacci Roberto - coinvolgendo nell'impugnativa oltre al d.l. 25 maggio 1972 n. 202 anche il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (recte 638) in quanto emanato oltre l'originario termine stabilito dalla legge delega, per contrasto con l'art. 76 Cost. (ord. n. 685/83 R.O.);

che nel giudizio di cui all'ord. n. 685/83 si é costituito il Comune di Roma concludendo per la non fondatezza della questione;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso anch'essa per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che le ordinanze sollevano analoghi incidenti talché i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che la potestà di emanare decreti-legge (ove ricorrano determinati presupposti) é attribuita al Governo direttamente dalla Costituzione (art. 77, secondo comma) con l'onere di conversione da parte del Parlamento (il che nella specie sussiste), in alcun modo tale potere venendo così ad essere diversamente circoscritto quanto alla legittimità del suo esercizio, mentre, poi, ancora, relativamente alla legge di conversione, non ha pregio l'assunto secondo cui tale dettato normativo, adottato dalle Camere, sarebbe inidoneo a recar modifiche ad una legge di delega, trattandosi di una stessa funzione posta in essere dagli Organi legislativi;

che le prospettazioni dei remittenti si palesano, in conseguenza, manifestamente infondate; come, del pari é manifestamente infondato ogni altro dubbio coinvolgente la tempestività del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, emanato - come qui considerato - nel rispetto di termini validamente posti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria) conv. in l. 24 luglio 1972 n. 321 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, recte 638 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, quarto comma, 76, e 77 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI