Ordinanza n.331 del 1987

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ORDINANZA N. 331

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Rebecchi Franco, che aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Intendenza di finanza di Novara aveva respinto la sua istanza di rimborso della ritenuta d'imposta operata sull'indennità di buonuscita corrispostagli dall'Enpas, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza dell'11 febbraio 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, secondo la quale alla liquidazione e al pagamento dei compensi dei componenti le commissioni tributarie provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione, violerebbe il principio di indipendenza e di imparzialità del giudice nei casi in cui, come in quello in esame, una delle parti del giudizio é l'intendenza di finanza, dalla quale i giudici sono retribuiti (né potrebbe ricorrersi all'istituto dell'astensione di cui all'art. 51 c.p.c., poiché tale soluzione bloccherebbe, in molti procedimenti, l'attività delle commissioni);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in quanto la disposizione censurata non incide sul rapporto che il giudice a quo é chiamato a decidere, né essa concerne la composizione dell'organo giudicante; di conseguenza, é una disposizione che sotto nessun profilo può trovare applicazione da parte del giudice stesso;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI