Ordinanza n.329 del 1987

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ORDINANZA N. 329

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Bagalini Elio, premesso di aver prodotto, quale erede di Bagalini Paolino, unico titolare dell'omonima ditta, dichiarazione di cessazione di attività di quest'ultima in data 19 febbraio 1981 e di aver ottemperato all'invito rivoltogli dall'Ufficio IVA, ai sensi dell'art. 2, II comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, a rimuovere la violazione inerente ad alcuni acquisti senza fattura versando in data 15 gennaio 1982 la somma di L. 29.002.198, adiva la Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Ufficio IVA relativamente alla sua istanza di rimborso della somma anzidetta;

che la Commissione adita rilevava che il ricorrente non aveva potuto portare in detrazione l'imposta regolarizzata con la dichiarazione annuale IVA del 1982, in quanto tale dichiarazione non doveva essere prodotta a causa della cessazione dell'attività della ditta per morte del titolare; che, d'altra parte, nessuna norma della legge IVA prevede il rimborso dell'imposta pagata su acquisti se non per mezzo della prescritta dichiarazione annuale;

che ciò premesso, il giudice a quo sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 882 ("Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria"), "nella parte in cui consente un diverso trattamento dei soggetti in attività e di quelli comunque estinti in relazione al recupero dell'imposta": per questi ultimi, infatti, verrebbe meno il beneficio della sanatoria a causa della impossibilità di produrre la relativa dichiarazione annuale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, deduce preliminarmente l'inammissibilità della questione, in quanto dalla norma impugnata non può farsi risalire la pretesa disparità di trattamento denunciata; nel merito, conclude per l'infondatezza;

Considerato che la disposizione censurata si limita a prevedere la procedura per la sanatoria di irregolarità commesse anche in materia di IVA e non dispone in alcun modo in ordine al recupero del tributo per le operazioni regolarizzate, né alla detrazione dell'IVA versata in sede di dichiarazione annuale;

che, pertanto, come rilevato dall'Avvocatura non é alla norma censurata che può in alcun modo farsi risalire la disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, peraltro non può non rilevarsi che la situazione del contribuente nel caso di specie va anche valutata con riferimento agli strumenti offerti dall'intero ordinamento giuridico;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 882, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI