Ordinanza n.328 del 1987

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ORDINANZA N. 328

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Annunziata Giovanna ed avente per oggetto un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni conseguente ad esame di dichiarazione integrativa per imposta sul valore aggiunto ex d.l. 10 luglio 1982 n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, la Commissione tributaria di primo grado di Salerno sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l. cit., secondo cui l'imposta dovuta era diversa (4 per cento o 2 per cento in più dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria) a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato fossero state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori (v. art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633);

che, secondo la Commissione, la norma impugnata - risultante dalla legge di conversione del d.l. cit., il cui testo originario prevedeva una misura unica di imposizione - faceva sì che, a parità di volume di affari nel periodo considerato, due contribuenti fossero sottoposti a tassazione diversa a seconda che nell'anno precedente avessero potuto o no giovarsi delle disposizioni relative ai contribuenti minori, ossia fossero rimasti o no al di sotto del limite di 480 milioni: ciò sembrava comportare una violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che si dichiarasse la non fondatezza della questione;

Considerato che il regime relativo ai contribuenti minori, di cui all'art. 32 d.P.R. n. 633 del 1972, e che si sostanzia in minori formalità di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato limite, é del tutto facoltativo;

che, scelto tale regime dal contribuente, non é certo irragionevole che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia adottato rispetto ad esso una disciplina più rigorosa in sede di definizione agevolata delle pendenze, considerata la minore intensità ed efficacia dei controlli esperibili sulla documentazione semplificata, propria del detto regime;

che, per di più, il contribuente é parimenti libero, secondo le proprie valutazioni di convenienza, di avvalersi o meno delle disposizioni sulla definizione agevolata;

che, pertanto, la non irragionevolezza della scelta del legislatore dimostra la manifesta infondatezza delle censure relative così al principio di eguaglianza come al principio di capacità contributiva;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI