Ordinanza n.327 del 1987

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ORDINANZA N. 327

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno e il 27 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, iscritte rispettivamente al n. 1122 del registro ordinanze 1984 e 209 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 59- bis e 155- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Caporaletti Pasquale, con atto dell'11 aprile 1980, adiva la Commissione tributaria di I grado di Fermo, chiedendo il rimborso di somme pagate e ritenute non dovute;

che non avendo il ricorrente depositato la prescritta copia in carta semplice del ricorso, il procedimento veniva dichiarato estinto in data 29 aprile 1981;

che con atto del 27 maggio 1981, il Caporaletti insisteva nella sua richiesta e la Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso;

che la Commissione tributaria di II grado di Ascoli Piceno, adita in appello, sollevava, con ordinanza del 27 marzo 1984, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 53 e 97 Cost., dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, il quale, anteriormente alle modifiche apportate dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, disponeva che il ricorso andasse presentato alla Commissione tributaria insieme ad una copia, pena la sua improcedibilità e che se la copia non fosse stata prodotta nemmeno entro un anno il processo venisse dichiarato estinto;

che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di II grado di Cagliari con ordinanza del 27 aprile 1984, in riferimento agli artt. 53, 97 e 113 Cost.;

che, in particolare, quest'ultimo giudice, al quale la Corte aveva restituito gli atti con ordinanza n. 202/82 per un nuovo esame della rilevanza, a seguito della modifica apportata alla norma censurata dal sopravvenuto d.P.R. n. 739/81, ritiene che la causa non può essere decisa sulla base della nuova normativa, in quanto l'estinzione del processo fu dichiarata in data 30/3/1979 sotto il vigore della vecchia norma;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, in entrambi i giudizi, per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, data l'identità della questione;

che la questione é stata già decisa dalla Corte con ordinanza n. 265 del 1984 nel senso della manifesta infondatezza, sulla base della considerazione, valida anche per gli attuali giudizi, secondo cui la modifica apportata al censurato art. 17 dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 non si applica - come ritengono i giudici rimettenti - in ogni caso a decorrere dal 1ø gennaio 1982, data di entrata in vigore del decreto medesimo, ma, in quanto parte di una nuova normativa processuale, deve essere applicata anche ai procedimenti in corso;

che fuor di proposito i giudici rimettenti invocano l'estinzione dei giudizi, in quanto detta estinzione non é ancora divenuta definitiva, tant'é che i giudizi sono ancora pendenti; altrimenti, com'é ovvio, la questione sarebbe irrilevante;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost., dalle Commissioni tributarie di II grado di Ascoli Piceno e di Cagliari con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI