Ordinanza n.325 del 1987

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ORDINANZA N. 325

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena, iscritta al n. 1066 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516 e contenente disposizioni dirette ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie, prevede, quanto all'imposta sul valore aggiunto, la possibilità per i contribuenti di presentare dichiarazioni integrative e stabilisce l'estinzione delle controversie qualora l'imposta risultante da dette dichiarazioni non sia inferiore a determinati limiti; il successivo art. 30, inoltre, dopo aver fissato i termini per il versamento, dispone che, in caso di omissione o di ritardo, l'ufficio proceda alla riscossione, con gli interessi e la soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. la Combustibile, la Commissione tributaria di primo grado di Siena con ordinanza del 6 luglio 1984 (reg. ord. n. 1066 del 1984) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 citt., dubitando che il mantenimento dell'effetto estintivo delle suddette dichiarazioni integrative tanto nel caso che ad esse fosse seguito il versamento quanto nel caso che il contribuente, come nella specie, non avesse pagato nulla, integrasse una violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva e chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che il presupposto su cui si fonda l'ordinanza di rimessione - ossia quello del pari trattamento tra contribuenti adempienti e contribuenti morosi - é chiaramente insussistente, giacché solo i secondi sono tenuti a pagare gli interessi e la soprattassa di cui sopra; il mantenimento dell'effetto favorevole alla dichiarazione integrativa anche per i morosi, inoltre, lungi dall'ostacolare la riscossione del tributo da parte dell'erario, la rende più spedita attraverso l'eliminazione delle controversie;

che pertanto le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. si appalesano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI