Ordinanza n.323 del 1987

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ORDINANZA N. 323

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi primo, secondo terzo e quarto, e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la disciplina del contenzioso tributario) promossi con ordinanze emesse il 24 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania e il 10 gennaio 1984 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo, iscritte rispettivamente al n. 544 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 1128, 1129 e 1130 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983 e n. 32- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento concernente il ricorso proposto dalla Cevo s.a.s. di Bionda Giulio e C. avverso l'avviso di rettifica dell'Ufficio imposte dirette di Domodossola relativo al reddito dichiarato per l'anno 1975 ai fini dell'Ilor e dell'Irpef, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza del 24 maggio 1982, questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento agli artt. 108 e 110 Cost.;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, nella parte in cui dispongono che le funzioni di segreteria delle commissioni tributarie sono espletate da impiegati dell'Amministrazione finanziaria, violerebbero l'art. 108, secondo comma, Cost., in quanto, essendo il funzionamento delle commissioni legato a quello della segreteria, non sussisterebbe una effettiva indipendenza organizzativa e funzionale delle commissioni stesse se le anzidette funzioni sono svolte da una delle parti in causa;

che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 110 Cost., là dove la normativa censurata attribuisce al Ministro delle Finanze, anziché a quello della Giustizia, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria;

che, infine, il comma terzo dell'art. 13 censurato, secondo cui il Ministro delle Finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, violerebbe anche la riserva di legge prevista nell'art. 108, primo comma, Cost.;

che identiche questioni sono state sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo con tre ordinanze del 10 gennaio 1984;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni appaiono palesemente irrilevanti, in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici rimettenti sono chiamati a decidere, né concernono la composizione dell'organo giudicante; di conseguenza, sono disposizioni che non trovano né possono trovare sotto alcun profilo applicazione da parte dei giudici stessi;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate, in riferimento agli artt. 108 e 110 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania e Pinerolo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI