ORDINANZA N. 320
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1979 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trapani, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. SAICI ed avente ad oggetto la determinazione dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni dal 1965 al 1972 ai sensi del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, la Commissione tributaria di secondo grado di Trapani con ordinanza del 30 ottobre 1979 (reg. ord. n. 634 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. cit., in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che la Commissione rilevava come la norma impugnata- disponendo che, per l'applicazione di determinate agevolazioni previste nello stesso art. 2 del d.l. (di cosiddetto "condono fiscale"), dovesse prendersi come base l'imponibile accertato dall'ufficio invece che quello determinato da una decisione della Commissione tributaria di secondo grado, emessa bensì ma non ancora notificata, affidasse la possibilità di beneficiare nel modo più favorevole del condono al mero arbitrio dell'amministrazione finanziaria, più o meno sollecita nella notificazione delle decisioni, ciò che sembrava contrastare coi principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la medesima questione, sia pure riferita alla lett. a), anziché alla lettera b), dell'art. 2 cit., é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 96/1980 di questa Corte, la quale rilevò come ragionevolmente il legislatore, corrispondendo alla esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti e le operazioni per la liquidazione delle imposte in vista della entrata in vigore della riforma tributaria, avesse fissato un termine (31 ottobre 1973) per l'acquisizione dei relativi elementi, quale che fosse stata la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le connesse controversie;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sentenza n. 96 del 1980.
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.