Ordinanza n.318 del 1987

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ORDINANZA N. 318

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, ultima parte, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 18 maggio 1979 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 332, 333 e 334 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 18 maggio 1979 nel corso di altrettanti giudizi concernenti l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'IVA"), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del citato decreto, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, secondo cui "si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo... le cessioni di beni e le prestazioni di servizi... fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, e agli enti di previdenza", violerebbe i citati parametri costituzionali in quanto non parifica l'ENEL (a nome del quale il ricorrente aveva emesso alcune fatture), e in genere gli enti pubblici non territoriali, all'amministrazione dello Stato, ai fini dell'applicazione del beneficio dello spostamento del momento impositivo previsto dalla disposizione censurata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede, in via preliminare, la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, essendo sopravvenuta la legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria"; nel merito l'interveniente conclude per l'infondatezza.

Considerato che i giudizi, data l'identità della questione, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che successivamente all'ordinanza di rimessione é stata emanata la legge di sanatoria n. 882 del 1980, il cui art. 9 stabilisce che le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 633/72 non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annua é scaduto anteriormente alla data predetta;

che, inoltre, é stato emanato il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge n. 516/82, secondo il quale (cfr. artt. 25, 29 e 30) i contribuenti che siano incorsi in violazione della normativa IVA sono ammessi, allorché non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa e, quando questa corrisponde al dovuto, le sanzioni amministrative previste nel titolo III del d.P.R. n. 633/72 non si applicano;

che pertanto, potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della normativa sopravvenuta, evitare, pendente il giudizio, le previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di II grado di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI