Ordinanza n.317 del 1987

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ORDINANZA N. 317

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), così come integrato dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla L. 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria) e dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 (Disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

 

Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1980 la Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, nel corso di un giudizio concernente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, irrogata dall'Ufficio IVA che aveva considerato omessa la dichiarazione annuale presentata oltre trenta giorni dalla scadenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 37, sesto comma, del detto decreto presidenziale (comma aggiunto dal d.P.R. n. 24 del 1979), secondo il quale "le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti", in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. n. 24 del 1979, sostituito dall'art. 7 del d.P.R. n. 94 del 1979, che dispone la decorrenza dall'1 gennaio 1973 dell'applicazione della citata disposizione del comma sesto dell'art. 37 del d.P.R. n. 633/72, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione sub a) violerebbe il principio di eguaglianza in quanto dispone lo stesso trattamento sanzionatorio per chi omette la dichiarazione e per chi soltanto la ritarda; la disposizione sub b) violerebbe il citato parametro costituzionale in quanto attribuisce effetto retroattivo ad una norma punitiva;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede, in via preliminare, che gli atti siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza, essendo sopravvenuta la legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria"; nel merito, l'interveniente conclude per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione é stata emanata la legge di sanatoria 22 dicembre 1980, n. 882, il cui art. 5 stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni previste dal d.P.R. n. 633/72, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate entro il 31 agosto 1980 e che in tal caso non si applicano le sanzioni previste, fra l'altro, dall'art. 43, commi primo e quinto, del d.P.R. 633/72;

che, inoltre, é stato emanato il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge n. 516/82, secondo il quale (cfr. artt. 25, 29 e 30) i contribuenti che siano incorsi in violazione della normativa IVA sono ammessi, allorché non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa e, quando questa corrisponde al dovuto, le sanzioni amministrative previste nel tiolo III del d.P.R. n. 633/72 non si applicano;

che pertanto, potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della normativa sopravvenuta, evitare, pendente il giudizio, le previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI