ORDINANZA N. 312
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, nel ricorso proposto da Cennerazzo Sebastiano ed altri contro Comune di Torrioni ed altri iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1986; 2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1986 dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da De Cristofaro Giuseppe ed altri contro Comune di Castelvetere sul Calore ed altri, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1986; entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1a serie speciale, dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 17 aprile 1986 dal TAR per la Campania Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Giardino Carlo contro Comune di Ariano Irpino ed altri, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1a serie speciale, dell'anno 1986; 4) ordinanza emessa il 17 aprile 1986 dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Battista Vincenzina contro Comune di Avellino ed altri iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione di Salerno, con ordinanze emesse in data 6 febbraio, 10 marzo e 17 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, n. 2 (ma, rectius, secondo comma) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui impone la vidimazione delle liste elettorali di sezione a pena di nullità della votazione, allorché le elezioni amministrative non si svolgano contemporaneamente a quelle politiche;
Considerato che l'identica questione é stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 129 del 1987, e che il giudice a quo non prospetta altri profili ulteriori o diversi da quelli ivi esaminati;
Visti gli artt. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione di Salerno, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI