Ordinanza n.307 del 1987

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ORDINANZA N. 307

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria) nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promossi con le seguenti ordinanze: 1) due ordinanze emesse il 29 gennaio 1986 dal pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Macioce Mario c/ Congr. delle Figlie dell'Immacolata Concezione e Gentili Biagio c/ Congreg. delle Suore di S. Carlo di Nancy, iscritte ai numeri 573 e 574 del r.o. 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 1986; 2) due ordinanze emesse il 13 novembre 1985 dal TAR per l'Abruzzo sui ricorsi proposti da Paolantonio Angelino c/ U.L.S. di Sulmona e da De Sanctis Bruno c/ U.L.S. di Teramo, iscritte ai nn. 683 e 684 del registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Macioce Mario, di Gentili Biagio, di De Sanctis Bruno, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che con due ordinanze emesse entrambe il 13 novembre 1985 il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale "degli artt. 1 e 6 della l. 10 maggio 1964, n. 336, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627", nella parte in cui operano una distinzione, non sorretta da accettabili ragioni oggettive, "dei sanitari ospedalieri in categorie differenziate, a talune delle quali solamente é riconosciuto il beneficio della permanenza in servizio fino a settanta anni";

che l'art. 6 della l. n. 336 del 1964 "nel testo modificato dall'art. 5 del d.l. n. 402 del 1982 e della relativa legge di conversione n. 627 del 1982 é stato altresì denunciato dal Pretore di Roma, in riferimento al medesimo parametro costituzionale di raffronto, con due identiche ordinanze emesse il 29 gennaio 1986, nella parte in cui, in materia di pensionamento dei medici ospedalieri, concede "soltanto per alcune qualifiche e con incongruo riferimento alle funzioni apicali esercitate nel 1964, il beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, che invece é previsto in via ordinaria e generale per intere altre categorie di pubblici impiegati";

Considerato che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 134 del 1986 e che le citate ordinanze non prospettano profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), e 5 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo e dal Pretore di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI