ORDINANZA N. 305
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 1ø dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1976 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Ardizzone Luisa Angela e Consiglio Giuseppe ed altro, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 17 maggio 1976 (pervenuta alla Corte il 2 febbraio 1985) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, legge 1ø dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui fa dipendere il diritto del coniuge divorziato superstite ad una quota della pensione (di riversibilità) dell' ex coniuge dalla circostanza, meramente casuale e completamente estrinseca al possibile beneficiario, che il secondo avesse contratto nuove nozze, lasciando un coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità;
Considerato che l'art. 2 della sopravvenuta legge 1ø agosto 1978, n. 436 ha sostituito la norma impugnata, al secondo comma prevedendo che, se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno (divorziale) muore senza lasciare un coniuge superstite, il beneficiario può ottenere, in tutto o in parte, la pensione e gli altri assegni che a questi sarebbero spettati;
Che occorre dunque provvedere alla restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza alla luce della normativa sopravvenuta, e ciò anche in riferimento all'applicabilità della nuova legge al periodo compreso tra la morte del coniuge divorziato (e non passato a nuove nozze) della ricorrente, risalente al 17 dicembre 1974, e la data dell'1 settembre 1978.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano perché riesamini la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale alla luce della sopravvenuta normativa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI