Sentenza n.303 del 1987

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SENTENZA N. 303

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1985 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia nei ricorsi riuniti proposti da Presti Giuseppe contro il comune di Pettineo ed altri, iscritta al n. 1163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto in fatto

In data 8 e 9 giugno 1980 si tennero le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Pettineo (Messina) a seguito delle quali la lista n. 1 riportò n. 558 voti e la n. 3 n. 557 voti. I risultati delle operazioni venivano impugnati dinanzi al TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva gravame una delle parti dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia il quale ha sollevato la questione in oggetto ritenendone la rilevanza poiché alle elezioni, tenutesi con il metodo maggioritario, avevano partecipato quattro infermi di mente e lo scarto tra le due liste in competizione era stato di un solo voto.

Osserva il giudice a quo che gli artt. 2, n. 1, e 3, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall'art. 14, l. 8 marzo 1975, n. 39 escludevano dall'elettorato attivo gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente ed i ricoverati in istituti psichiatrici, ma che tali disposizioni sono state espressamente abrogate dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). Tale norma venne approvata, malgrado il parere contrario della Commissione giustizia, nella convinzione di una sua prossima modifica ed in ragione dell'urgenza di evitare il referendum abrogativo della l. 14 febbraio 1904, n. 36, recante norme sui manicomi e sugli alienati.

A parere del giudice rimettente l'attuale riconoscimento del diritto di voto a tali soggetti viene a porsi in contrasto con gli artt. 2 e 48 Cost. che appunto limitano tale diritto in caso d'incapacità, nonché con il successivo art. 49 in base al quale non può essere consentito che cittadini totalmente incapaci d'intendere e di volere concorrano a formare la politica nazionale e siano, correlativamente, titolari di doveri civici.

Tale presupposto logico non risulta dal testo della norma costituzionale poiché, a parere del Consiglio, il costituente non ipotizzò neppure un'eventualità come quella verificatasi a seguito dell'entrata in vigore della norma impugnata, contenuta, tra l'altro, in una legge le cui iniziali illusioni sarebbero venute a cadere nel corso degli anni, mostrando gravi lacune ed imprecisioni.

Considerato in diritto

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata e, nel rimetterne l'esame alla Corte, argomenta circa la rilevanza osservando che lo scarto tra due liste elettorali nel comune di Pettineo consta di un sol voto, mentre ben quattro interdetti parteciparono alle consultazioni, così che un'eventuale declaratoria di incostituzionalità sarebbe idonea a modificare i risultati delle elezioni.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia omette tuttavia di considerare gli effetti della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania - impugnata dai ricorrenti principali, i quali hanno chiesto l'accoglimento delle domande respinte in prime cure.

Con motivazioni della cui fondatezza dà esplicitamente atto proprio il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, il TAR, oltre a rigettare il ricorso principale ed a dichiarare inammissibile quello per motivi aggiunti, ha accolto altresì il ricorso incidentale, attribuendo cinque voti alla lista n. 1. La differenza tra le due liste é passata da una a sei voti, così che i voti dei quattro interdetti non risultano decisivi ai fini dell'esito delle elezioni, in quanto residuerebbe comunque un margine di due voti in più, in applicazione del "principio di resistenza".

Ne consegue il difetto di rilevanza della proposta questione che va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia (con ordinanza emessa il 10 aprile 1984) dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori) nella parte in cui attribuisce l'elettorato attivo agli interdetti per totale infermità di mente, avendo abrogato l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI