SENTENZA N. 303
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1985 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia nei ricorsi riuniti proposti da Presti Giuseppe contro il comune di Pettineo ed altri, iscritta al n. 1163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto in fatto
In data 8 e 9 giugno 1980 si tennero le elezioni per il rinnovo del
Consiglio comunale di Pettineo (Messina) a seguito delle quali la lista n. 1
riportò n. 558 voti e la n. 3 n. 557 voti. I risultati delle operazioni
venivano impugnati dinanzi al TAR per
Osserva il giudice a quo che gli artt. 2, n. 1, e 3, d.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, modificato dall'art.
A parere del giudice rimettente l'attuale riconoscimento del diritto di
voto a tali soggetti viene a porsi in contrasto con gli artt. 2 e 48 Cost. che
appunto limitano tale diritto in caso d'incapacità, nonché con il successivo
art.
Tale presupposto logico non risulta dal testo della norma costituzionale poiché, a parere del Consiglio, il costituente non ipotizzò neppure un'eventualità come quella verificatasi a seguito dell'entrata in vigore della norma impugnata, contenuta, tra l'altro, in una legge le cui iniziali illusioni sarebbero venute a cadere nel corso degli anni, mostrando gravi lacune ed imprecisioni.
Considerato in diritto
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata e, nel rimetterne l'esame alla Corte, argomenta circa la rilevanza osservando che lo scarto tra due liste elettorali nel comune di Pettineo consta di un sol voto, mentre ben quattro interdetti parteciparono alle consultazioni, così che un'eventuale declaratoria di incostituzionalità sarebbe idonea a modificare i risultati delle elezioni.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia omette
tuttavia di considerare gli effetti della sentenza del TAR per
Con motivazioni della cui fondatezza dà esplicitamente atto proprio il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, il TAR, oltre a rigettare il ricorso principale ed a dichiarare inammissibile quello per motivi aggiunti, ha accolto altresì il ricorso incidentale, attribuendo cinque voti alla lista n. 1. La differenza tra le due liste é passata da una a sei voti, così che i voti dei quattro interdetti non risultano decisivi ai fini dell'esito delle elezioni, in quanto residuerebbe comunque un margine di due voti in più, in applicazione del "principio di resistenza".
Ne consegue il difetto di rilevanza della proposta questione che va dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione Sicilia (con ordinanza emessa il 10 aprile 1984)
dell'art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI