Ordinanza n.296 del 1987

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ORDINANZA N. 296

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con tre ricorsi della Regione Sicilia notificati rispettivamente il 15 settembre 1980, il 16 luglio 1981 e il 19 luglio 1982, depositati in cancelleria il 29 settembre 1980, il 24 luglio 1981 e il 24 luglio 1982 ed iscritti al n. 27 del registro ricorsi 1980, al n. 32 del registro ricorsi 1981 e al n. 12 del registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a seguito di decreti emessi dal Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 luglio 1980, 15 maggio 1981 e il 17 maggio 1982, tutti concernenti il divieto di afflusso di veicoli a motore, nel periodo estivo, nelle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, nel comune di Lipari e nelle Eolie.

Udito nella Camera di Consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con tre distinti ricorsi notificati, rispettivamente, in data 15 settembre 1980, 16 luglio 1981 e 19 luglio 1982 la Regione siciliana, in persona del suo presidente pro tempore, ha sollevato altrettanti conflitti di attribuzione avverso i decreti del Ministro dei lavori pubblici nn. 1022 e 862 del 7 luglio 1980 (reg. confl. 27/80), 15 maggio 1981 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 22 maggio 1981 - (reg. confl. 32/81) e n. 667 del 17 maggio 1982, modif. il 22 giugno 1982 (reg. confl. 12/82), aventi tutti ad oggetto il divieto di afflusso nelle isole Eolie di veicoli a motore, non appartenenti ai residenti, nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto degli anni 1980, 1981 e 1982);

che la Regione ricorrente - premesso che tale misura trova fondamento nella legge statale 20 giugno 1966 n. 599 che attribuisce la competenza a provvedere al Ministro dei lavori pubblici "d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo" - lamenta che i decreti impugnati, essendo stati adottati d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, anziché con l'assessore regionale al turismo, ledono le proprie attribuzioni amministrative in una materia demandata alla propria competenza esclusiva (art. 14, lett. n) St. Sic. e art. 2 delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 agosto 1975, n. 640);

che con ordinanza n. 123 del 13 aprile 1983, resa nel conflitto 12/82, questa Corte ha rigettato la domanda incidentale di sospensione avanzata dalla Regione ricorrente;

che con atti del 21 febbraio 1986 il Presidente della Regione siciliana, atteso che il più recente D.M. 21 giugno 1985, reso nella stessa materia, era stato adottato previo parere dell'Assessorato al turismo di essa Regione, ha rinunziato ai predetti ricorsi nn. 27/80, 32/81 e 12/82 reg. confl.;

che tali rinunzie sono state ritualmente accettate;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinti per rinunzia i processi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzioni contrassegnati dai nn. 27 reg. confl. 1980, 32 reg. confl. 1981, 12 reg. confl.1982, proposti dalla Regione siciliana contro rispettivamente, i decreti del Ministro dei lavori pubblici del 7 luglio 1980 nn. 862 e 1022; del 15 maggio 1981 e del 17 maggio 1982 n. 667, modif. il 22 maggio 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI