Ordinanza n.295 del 1987

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ORDINANZA N. 295

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Pretore di Milano sugli incidenti di esecuzione riuniti promossi da De Matteis Pierluigi iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Milano sugli incidenti di esecuzione riuniti proposti da Lascari Vito iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto:

che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo prima della chiusura della procedura fallimentare: con ciò equiparando le due diverse situazioni dell'insolvibilità e dell'insolvenza in cui versa il fallito - posto nell'impossibilità giuridica di pagare - ed istituendo un'equazione tra inderogabilità ed indifferibilità della pena;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene che il concetto d'insolvibilità di cui alla disposizione impugnata va inteso nel senso di non ricomprendere la situazione d'insolvenza in cui versa il fallito e chiede che, alla stregua di tale interpretazione, la proposta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha precisato (par. 11) che il concetto d'insolvibilità di cui al sesto comma dell'art. 586 c.p.p. - nel testo sostituito con l'art. 106 della legge n. 689 del 1981 - va interpretato come distinto da quello di insolvenza o, più in generale, di temporanea difficoltà di pagamento, ed ha di conseguenza ritenuto differibile la conversione di pene pecuniarie ivi disciplinata in presenza di situazioni di mera insolvenza, ovvero di difficoltà insorte successivamente alla pronuncia di condanna che appaiano meritevoli di considerazione;

che alle medesime conclusioni la Corte é pervenuta anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria, anche rateizzata, non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna (sentenza cit., par. 15);

che conseguentemente, riferendosi tanto la disposizione processuale (art. 586 c.p.p.) che quella sostanziale qui impugnata (art. 136 c.p.) ad un identico concetto d'insolvibilità, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze in data 21 maggio e 27 giugno 1986 indicate in epigrafe (r.o. 564 e 717/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI