ORDINANZA N. 285
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1985 dal giudice istruttore del Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gucciardo Rosario ed altri iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 della 1a serie speciale dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1986 dal giudice istruttore del Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Florio Antonino iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 della 1a serie speciale dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 20 giugno 1987 dal Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Graci Vincenzo ed altri iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 della 1a serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse il 5 ottobre 1985 (Reg. Ord. 882/85) e il 27 gennaio 1986 (Reg. Ord. 621/86) ed il Tribunale di Agrigento con ordinanza emessa il 20 giugno 1986 (Reg. Ord. 837/86) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 cost., dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") nella parte in cui dispone, senza alcuna giustificazione, in riferimento alle ipotesi di "furto di selvaggina ad opera di cacciatori", l'applicazione della sola sanzione amministrativa se il fatto é commesso con violazione della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 e l'applicazione della sanzione penale (artt. 624, 625, n. 7 c.p.) se il fatto é commesso con violazione della legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37;
Considerato che per l'identità delle rispettive questioni i giudizi debbono essere riuniti;
che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 97 del 1987, mentre nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza in parola;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore del Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Agrigento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI