Ordinanza n.277 del 1987

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ORDINANZA N. 277

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 ("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") in relazione agli artt. 367 e 358 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Sansone Antonio iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1ø s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 10 della Costituzione e in relazione all'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nella parte in cui non prevede l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio per i dipendenti degl'istituti di credito;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione, essendo omessa l'indicazione dei fatti di causa e dell'oggetto del giudizio a quo, nonché delle ragioni per cui tale giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata;

che risulta, pertanto, eluso il disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 ("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") sollevate, in riferimento all'art. 10 della Costituzione e in relazione all'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 luglio 1987

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI