Ordinanza n.276 del 1987

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ORDINANZA N. 276

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, punto 37, e 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria), promosso con ordinanza emessa il il 27 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila sul ricorso proposto da Desiati Igino, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1980 (R.O. n. 276/1982), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel testo risultante dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria), in quanto, in contrasto con l'art. 3 Cost., assimila, a fini sanzionatori, l'omessa dichiarazione I.V.A. ed il ritardo di oltre un mese nella sua presentazione, anche se questo sia cagionato dal fatto che la presentazione stessa avvenne ad ufficio incompetente, ma nei termini di legge;

B) dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, in quanto, in contrasto con l'art. 25 Cost., conferisce, ai detti fini, efficacia retroattiva alla menzionata assimilazione;

che, ai sensi dell'art. 5 della sopravvenuta legge 22 dicembre 1980 n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) sono valide le dichiarazioni previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980;

che, pertanto, alla stregua di tale jus superveniens, si impone il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo, al quale vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI