ORDINANZA N. 274
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina della imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1980 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Trentini Flavio, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 marzo 1980 la Commissione Tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria), in quanto, disponendo l'efficacia retroattiva delle modificazioni apportate, con l'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 24 del 1979, all'art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972, ivi compresa quella avente ad oggetto l'equiparazione, ad ogni effetto, della dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni alla dichiarazione omessa, travalicherebbe i limiti della delega suddetta e violerebbe il principio di irretroattività della legge penale nonché quello di eguaglianza, assoggettando infrazioni di identica natura a diversi regimi sanzionatori, secondo che accertate e definite prima o dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 24 del 1979;
che, peraltro, in forza del sopravvenuto art. 5 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) sono valide le dichiarazioni previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980;
che, inoltre, l'art. 29 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 ha stabilito che le sanzioni amministrative previste dal titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972 cui sono riconducibili anche quelle oggetto del giudizio a quo - non si applicano nei casi in cui l'imposta sia stata definita ai sensi dei precedenti articoli dello stesso d.l. n. 429 del 1982.
che, pertanto, alla stregua di tale normativa sopravvenuta, si impone il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo, cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI