Sentenza n.271 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 271

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389, lett. a) e c) e 390 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e della legge 2 maggio 1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 settembre 1981 dal Pretore di Lugo nel procedimento penale a carico di Gaudenzi Anna ed altri iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dal Pretore di Lonigo nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149/bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Brini Arturo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi gli avv.ti Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Sergio Panunzio per Brini Arturo e l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (comunicata il 30 dello stesso mese e notificata il successivo primo ottobre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1982 e iscritta al n. 716/1981) nel procedimento penale a carico di Gaudenzi Anna e altri il Pretore di Lugo giudicò rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 (Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno), 41 (Produzione e sicurezza delle macchine), 115 (Dispositivi per le presse in genere), 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del costruttore e non sia facilmente rilevabile.

1.2. - Renzi Claudia, dipendente della ditta individuale Gaudenzi Anna, esercente attività di produzione di tomaie per calzature, - rilevò in fatto il Pretore di Lugo - aveva riportato in Bagnacavallo il 7 dicembre 1978 lesioni ad una mano periziate gravi mentre utilizzava una macchina (fustellatrice idraulica a carrello mobile, marca ATON, tipo ATON 6888) in dotazione all'azienda: macchina noleggiata da tale Botti Ettore il quale, a sua volta, l'aveva acquistata dalla ditta M.A.C.A. di Aldo Bertoldo corrente in Stra (VE) e prodotta dalla ditta ATON s.p.a. di Vigevano legalmente rappresentata da Cantella Emiliano. In esito all'istruttoria vennero tratti a giudizio Gaudenzi Anna quale datore di lavoro, Cantella Emiliano quale commerciante, Bertoldo Aldo quale costruttore, per rispondere del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 583, 590, 3 co. c.p.); la Gaudenzi per rispondere delle contravvenzioni previste dagli artt. 115 e 389 a) e dagli artt. 41 e 389 c) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; il Botti, il Cantella e il Bertoldo per rispondere, nelle loro diverse qualità, delle contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Al dibattimento venne contestato anche al Botti, nella sua qualità di noleggiatore, il delitto di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di Renzi Claudia.

Dal rapporto dell'ispettore del lavoro risultò che "se non si fosse verificato l'infortunio sul lavoro di cui si tratta, difficilmente si sarebbe potuto appurare il pericolo derivante dai movimenti traslativi del carrello comandato da un polo pulsante".

Inoltre - sempre in linea di fatto - la macchina in questione, di recentissima costruzione, era stata acquistata nuova tre mesi prima dell'infortunio dal Botti, artigiano del ramo calzaturiero, che l'aveva noleggiata alla Gaudenzi, anch'essa artigiana, titolare di una modesta azienda che occupava 14 dipendenti.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 9 marzo 1982, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

3.1. - Con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (comunicata il 4 gennaio e notificata l'11 febbraio 1985; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 bis del 26 giugno 1985 e iscritta al n. 170/1985) nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri, il Pretore di Lonigo dichiarò non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 co. 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. ("All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:// "Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.// Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria é tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o da altri documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza dell'obbligo é punita ai sensi del successivo articolo 390") l. 2 maggio 1983, n.178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

3.2.- In corso presso la Pretura di Lonigo - premise il giudice a quo nella ordinanza di rimessione - era procedimento penale a carico di Nabissi Valentino legale rappresentante della Veneta Press s.p.a., Brini Arturo legale rappresentante della società Bresciana Finanziaria s.p.a. e Corini Giuliano legale rappresentante della Italpresse s.p.a., imputati dei reati di cui agli artt. 115 b) (il primo), in riferimento all'art. 115 b) (il secondo) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 41 e 590 c.p. (tutti) perché il primo poneva in esercizio e il secondo concedeva in locazione finanziaria (leasing) al primo una pressa oleodinamica semiautomatica, costruita dal terzo, munita di ripari, destinati ad evitare che le mani dei lavoratori fossero offese dal punzone anche in posizione di non completa chiusura e così tutti cagionavano, in concorso autonomo di causa tra loro, al dipendente della Veneta Press Lancerotto Guido lesioni personali consistite nella asportazione di falangi di quattro dita della mano sinistra, infortunio avvenuto il 16 luglio 1981 in Meledo di Sarego. Successivamente alla opposizione al decreto di condanna penale emesso nei confronti del Nabissi e del Brini per le contravvenzioni ( il Carini per tale reato era stato prosciolto a seguito di amnistia) e al dibattimento gli atti erano stati rimessi in istruttoria per l'esecuzione di perizia tecnica la quale aveva confermato la non rispondenza della pressa alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come ipotizzato nel capo di imputazione.

4.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Brini Arturo, giusta procura speciale 28 giugno 1985 (rep. n. 46538) per not. Giulio Antonio Averaldi di Brescia, gli avv.ti Giuseppe Guarino, Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Claudio Barbieri che, con atto di deduzioni depositato il 16 luglio 1985, hanno argomentato e concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione; non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 16 giugno 1987 la difesa del Brini ha depositato memoria datata 3 giugno 1987 allegando copia legale della sentenza 9 ottobre 1984-9 maggio 1985, con la quale la Sezione quarta penale della Corte di Cassazione rigettò i ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica, da Piazza Antonio e da Faccin Walter contro la sent.14 giugno 1983 del Tribunale di Vicenza.

5. - Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato l'avv. Stato Linguiti e la difesa del Brini.

Considerato in diritto

6. - L'art. 7 ("Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno. - Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione,la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso") d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 per un verso é una delle disposizioni impugnate con l'incidente 716/1981 e per altro verso rappresenta la disposizione cui sono aggiunti i due commi riflettenti la locazione finanziaria in virtù dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n. 178 che forma oggetto dell'incidente 170/1985.

Pertanto, i due incidenti vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione.

7. - Oggetto dell'incidente 716/1981 sono non solo l'or riprodotto art. 7, ma anche gli artt. 115, che fa parte del gruppo dei "dispositivi delle presse in genere", 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti) sospettati d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione di dette norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del costruttore e non sia facilmente rilevabile.

La questione, in tal guisa prospettata, é priva di fondamento perché non sono identiche le posizioni degli operatori economici, di cui alla normativa impugnata, e dei destinatari della l. 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e pertanto non é violato l'art. 3 Cost. Né sussiste violazione dell'art. 27 perché le cautele predisposte dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non escludono la responsabilità penale degli operatori, con riferimento ai quali é stato sollevato l'incidente di costituzionalità.

8. - Non meno infondato é il sospetto, sollevato dal Pretore di Lonigo, d'incostituzionalità dell'art. unico l. 2 maggio 1983, n.178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost.

Precisato che l'incidente non coinvolge il secondo comma aggiunto, - a tenore del quale "Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria é tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza dell'obbligo é punita ai sensi del successivo art. 390", - il primo comma aggiunto, il quale riscrive che "Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso", sfugge alla censura d'incostituzionalità di cui il Pretore di Lonigo lo ha fatto segno, perché il locatore finanziario non intrattiene alcun collegamento materiale con i beni de quibus che valga ad esporlo ai sospetti d'incostituzionalità degli artt. 7, 41, 115, 389 a) e c) e 390 che questa Corte ha giudicato insussistenti. Non si nega che in rerum natura un locatore finanziario detenga la cosa, ma questa peculiarità non é stata neppure ipotizzata dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 716/1981 e 170/1985;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del lavoratore e non sia direttamente rilevabile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. dal Pretore di Lugo con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (n. 716/1981);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n.178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost., dal Pretore di Lonigo con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (n. 170/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI