Sentenza n.270 del 1987

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SENTENZA N. 270

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione,alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi) in riferimento all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto) convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102; art. 1 del d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro) convertito nella legge 22 marzo 1978, n. 75; d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro), convertito con legge 26 maggio 1978, n. 221; dell'art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 353 (Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie) convertito in legge 5 agosto 1978, n. 502; dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi) convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 92 e della legge 13 agosto 1979, n. 375 (Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 agosto 1980 dal Pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Pennesi Marino iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal Pretore di San Valentino in A.C. nel procedimento penale a carico di Blasioli Lucia iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con verbale n. 255 del 27 febbraio 1979 l'Ispettorato del Lavoro di Macerata denunciò al Pretore di Cingoli Marino Pennesi per non aver versato contributi all'INAM per l'ammontare di lire 15.829.928, per i quali assumeva di aver diritto allo sgravio di cui alla l. 8 agosto 1977, n. 573 (sgravio cui l'Ispettorato precisò che il Pennesi non aveva diritto in quanto non aveva corrisposto i minimi salariali previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro).

Avverso il decreto 23 aprile 1979 con il quale venne condannato dal Pretore di Cingoli alla ammenda di lire 498.000 spiegò opposizione il Pennesi che, comparso nel dibattimento, sollevò questione d'incostituzionalità della normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali in riferimento agli artt. 3, 18 e 39 Cost., e gli si associò il Pubblico Ministero.

1.2. - All'udienza del 15 luglio 1980 il Pretore dichiarò la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi), in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art.2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353 (Norme per il contenimento del costo del lavoro mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie) conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi), conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92, e della l. 13 agosto 1979, n. 375 (Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) per contrasto con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui subordinano la concessione dei crediti ivi previsti al fatto che le imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore d'appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica non erga omnes dei contratti collettivi; sospese il procedimento penale fino alla pronuncia della Corte costituzionale, riservò la motivazione della ordinanza con atto da depositarsi in cancelleria, ordinò il compimento delle formalità di cui all'art. 22 u.c. l. 22 marzo 1953, n. 87, con notificazione alle parti del giudizio, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e le comunicazioni, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, della ordinanza stessa non appena integrata con la motivazione.

2. - Con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (notificata il 18 dello stesso mese e comunicata il 2 settembre successivo; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1980 e iscritta al n. 695/1980), l'adìto Pretore dichiarò la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv. con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979,n. 20, conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92, e della l. 13 agosto 1979, n. 375, per contrasto con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui subordinano la concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti collettivi stessi.

3. - Avanti la Corte l'imputato non si é costituito; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 23 dicembre 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso alternativamente per l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione.

4.1. - Con verbale n. 881 del 29 settembre 1980 l'Ispettorato del Lavoro di Pescara denunciò al Pretore di San Valentino Blasioli Lucia, titolare della ditta LUELA esercente la industria di abbigliamento per donna, per non aver versato all'INAM, con riferimento ai 30 dipendenti occupati nel periodo dal primo settembre 1977 al 31 dicembre 1979, i contributi di lire 6.776.650 dalla medesima trattenuti in base all'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 e successive proroghe sul riflesso che la Blasioli non poteva godere del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali perché nei confronti dei dipendenti non applicava le norme dei contratti collettivi nazionali di categoria per quanto concerne i minimi salariali, le qualifiche, la durata dell'apprendistato e gli scatti di anzianità.

Nel corso del dibattimento aperto a seguito del decreto di condanna della denunciata all'ammenda di lire 500.000 venne accertato che la Blasioli non era iscritta ad alcuna associazione imprenditoriale, che la differenza salariale era di poche migliaia di lire rispetto ai salari previsti dalla contrattazione collettiva e che i dipendenti, in genere donne e donne sposate, osservavano un orario elastico adeguabile alle esigenze di ciascuna ed inoltre usufruivano di idoneo locale per la consumazione dei pasti e per il riscaldamento delle vivande.

All'esito della istruttoria dibattimentale la difesa della Blasioli sollevò questione di costituzionalità dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 e successive proroghe con riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 38 Cost.

4.2. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (pervenuta alla Corte il 19 luglio 1982; comunicata il 27 aprile e notificata il 7 maggio successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1983 e iscritta al n. 551/1982) l'adìto Pretore dichiarò rilevante e, per contrasto con l'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573, in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv. con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv.con l. 22 marzo 1978, n. 75, dei dd.ll. 30 marzo 1978, n. 78, conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92,della l.13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione del credito all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria e degli accordi aziendali.

5. - Avanti la Corte non si é costituita l'imputata; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato l'8 febbraio 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta ai motivi svolti nel precedente atto di intervento, ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

6. - Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. Stato Linguiti ha spiegato perché ha concluso per l'infondatezza più che per l'inammissibilità.

Considerato in diritto

7. - La circostanza che il Pretore di Cingoli abbia assunto a parametri gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., mentre il Pretore di San Valentino si é limitato a denunciare la violazione dell'art. 3, non impedisce la riunione dei due incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, che hanno per oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 2 ('Il credito di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, é concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza delle imprese) l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi) e delle successive disposizioni di proroga, nella parte in cui subordinano la concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti collettivi stessi.

Dal suo canto, l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), modificato con la l. 7 aprile 1977, n. 102, di conversione, così dispone:

"Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, alle imprese manifatturiere ed estrattive, é concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal primo febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Detto credito é incrementato di altri punti di contingenza e quindi di L.10.500 mensili a decorrere dal primo maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente é portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dei datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977".

Il credito é stato riconosciuto, fermi restando i limiti e le modalità di applicazione, fino al 31 marzo 1978 (art. 1 comma 1 d.l. 15/1978 conv., con modificazioni, con l'art. un. l. 75/1978), al 30 giugno 1978 (l. 221/1978, modificativa del convertito d.l. 78/1978), al 31 dicembre 1978 (art.1 d.l. 353/1978, conv., con modificazioni, con l. 502/1978, il cui art. 2 prevede una riduzione contributiva, il cui importo i datori di lavoro deducono dai contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie), per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 1979 (art. 1 d.l. 20/1979, conv., con modificazioni, con l. 92/1979), al 31 dicembre 1979 (art. 1 l. 375/1979).

Con l'art. 22 d.l. 663/1979, modificato con l. 33/1980 di conversione, in attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 15/1977, conv., con modificazioni, con l. 102/1977, delle imprese di cui all'art. 1 l. 573/1977 nel testo modificato dall'art. 2 l. 502/1978 nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 20/1979, conv., con modificazioni, con l. 92/1979, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile e operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con esclusione dei contributi dovuti per gli apprendisti. Con l'art. 1 l. 28 novembre 1980, n. 782 (Nuove norme dirette a sostenere la competitività del settore industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675), in attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai loro dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al C.N.E.L. (1.).

8. - In disparte la disquisizione sull'inquadramento, nella categoria dell'onere, del comportamento dell'imprenditore, su cui si é intrattenuto il Pretore di Cingoli, per il carattere schiettamente dottrinario e scevro di riflessi pratici della disquisizione medesima e i rapporti tra l'impugnato art. 2 l. 573/1977 e l'art. 36 l. 300/1970 tra i quali é sin troppo agevole cogliere la discrasia, é d'uopo porre in rilievo la inidoneità degli artt. 18, 36 e 39 Cost. a fungere da idonei parametri di giudizio: l'art. 18 perché la vincolatività di clausole di contratti collettivi postcorporativi non é collegata alle associazioni sindacali, che hanno partecipato alla loro stipulazione, le quante volte somministrano contenuto a norme aventi valore di legge che le richiamano, ad es., art. 5 comma 2 l. 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); l'art. 36 perché della vicenda sono protagonisti non i lavoratori ma i datori di lavoro; l'art. 39, perché dell'ultimo suo comma non é stata ancora posta in essere la registrazione.

La verità é che gli imprenditori delle categorie contemplate nell'art. 1 sono stati posti di fronte all'alternativa di fruire della detrazione dai contributi INAM, nella quale si sostanzia il "credito", e di applicare contratti collettivi aziendali e gli accordi sindacali ovvero di non fruire della detrazione dai contributi INAM e di non applicare clausole di contratti collettivi e di accordi aziendali stipulati da associazioni sindacali alle quali non sono iscritti.

Tale essendo l'alternativa, le regole del più elementare dei giochi non consentono di afferrare un dato dell'un corno e un dato dell'altro corno a seconda dell'aspirazione di chi vuol fruire della detrazione e non rispettare i minimi salariali.

Il quale rilievo pone fuori causa l'art. 3 Cost., la cui violazione é stata denunciata anche dal Pretore di San Valentino.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv., con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv., con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv., con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, conv., con l. 31 marzo 1979, n. 92, della l. 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione del credito previstovi al fatto che le imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di catego

ria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti collettivi stessi, sollevata dal Pretore di Cingoli in riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (n. 695/1980), e dal Pretore di San Valentino in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (n. 551/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI